Ast, Uilm discriminata: «Contrasti fra sigle»

Per il giudice all’origine delle convocazioni separate dei sindacati c’erano tensioni interne alla Rsu. Spese di lite compensate

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La presunta condotta discriminatoria posta in essere dall’Ast nei confronti della Uilm «altro non è che la conseguenza di una conflittualità sviluppatasi internamente alle Rsu, ed in particolare tra le diverse sigle sindacali che di tale rappresentanza fanno parte presso la società resistente»: è un passaggio del decreto con il quale il giudice del lavoro, Sara Foderaro, ha accolto il ricorso presentato dalla sigla dei metalmeccanici, per condotta antisindacale contro l’azienda.

Le prove In base alla documentazione acquisita e alle testimonianze raccolte durante il giudizio, sarebbe dunque emersa la contrapposizione che ha visto la stessa Uilm da una parte e Fim, Fiom, Fismic e Ugl dall’altro. Come riportato al giudice da un delegato sindacale di una di queste ultime sigle, all’incontro del 3 marzo 2016 «si creò un clima di tensione – si legge nel decreto – non solo tra rappresentanti aziendali e Uilm, ma anche tra quest’ultima e le altre organizzazioni sindacali facenti parte delle Rsu. Fu a seguito di tali tensioni che le ulteriori organizzazioni sindacali iniziarono a chiedere la convocazione separata dei tavoli relativi alle trattative in materia di organizzazione del lavoro, richiesta cui l’azienda diede seguito, preoccupandosi tuttavia di convocare, sui medesimi temi e pressoché nelle stesse date, anche la Uil» (circostanza anche da un delegato Uilm, ndr).

Trattative congiunte A fronte, del riconoscimento del comportamento sindacale per l’immediata comunicazione alla Rsu Uilm dell’accordo del 18 maggio, l’assenza dello stesso comportamento «risulta dunque oggettivamente – sottolinea il giudice – sia dalle richieste di convocazione separata avanzate dalle diverse sigle sindacali (Fim, Fiom; Fismic Ugl, da un lato, e Uilm, dall’altro), sia dalla circostanza che altre materie – diverse dall’organizzazione del lavoro e dalla riqualificazione del personale, come ferie, straordinario, permessi, mensa ecc. – le trattative siano sempre state congiunte».

Le spese processuali Il giudice ha infine disposto di compensare le spese di lite tra le parti in ragione della metà e, per il residuo, ha condannatao Tk-Ast alla refusione in favore della Uilm di 1.500 euro per compensi.

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