di S.F.
«La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio generale secondo cui, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell’indizione di un nuovo concorso». Lo scrivono i magistrati del Consiglio di Stato – sezione quinta – nel confermare la sentenza del Tar Umbria in merito al concorso del Comune di Narni bandito nel 2025: confermato l’annullamento dell’iter per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.
Narni, il Tar annulla l’indizione di un concorso del Comune: ‘colpa’ di una vecchia graduatoria
In sostanza anche in appello è stato ritenuta illegittima la scelta del Comune di non scorrere la graduatoria del concorso 2022 piuttosto che indire una nuova procedura. La motivazione è chiara. L’ente – si legge nella sentenza – si è difesa basandosi «essenzialmente sull’allegazione secondo cui il posto di funzionario tecnico LL.PP., messo a concorso nel 2025, costituisce una posizione aggiuntiva rispetto alla dotazione organica esistente al momento
dell’indizione del concorso del 2022, per cui rientra tra i posti ‘istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo’. Tuttavia, tale allegazione difensiva non solo non risulta provata, ma è smentita dalla
determina dirigenziale n. 210 del 2025. In tale atto non si è fatto alcun esplicito riferimento ad un posto di nuova istituzione».
Anche perché «né si desumono indizi precisi ed univoci relativamente alla istituzione di un nuovo posto dalle delibere della Giunta comunale n. 88 e 89 del 2025». Infine, come evidenziato già dal Tar Umbria, «le due
procedure concorsuali sono del tutto sovrapponibili, mentre l’appellante ha evidenziato differenze scarsamente significative». Chiusa la storia. Con condanna per il Comune a pagare 3 mila euro per le spese di lite. Firmano il presidente di sezione Francesco Caringella e l’estensore Francesca Picardi. Il ricorrente originario è difeso dall’avvocato Antonio De Angelis, l’ente da Fabio Marini e Federico Mazzella.






