di S.F.
Qualcosa non è andato nel verso giusto e allora il Tar Umbria annulla l’indizione del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico da assegnare presso l’Ad lavori pubblici del 18 giugno 2025. Protagonisti della vicenda un architetto e il Comune di Narni.
Il ricorrente – difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti – ha chiesto l’annullamento della procedura avviata dall’ente e il non utilizzo di una precedente graduatoria, dove era collocato utilmente. Bene, cosa è successo? Si parte dall’11 novembre 2022, quando ci fu la partecipazione del protagonista al concorso comunale per la copertura di un posto da istruttore direttivo tecnico. Lo concluse al terzo posto, risultando idoneo.
Passa il tempo e nel marzo 2025 il Comune ha approvato il nuovo Piao. Dove c’è la copertura del posto da funzionario tecnico da reclutare mediante scorrimento della graduatoria/mobilità/concorso: «Secondo quanto esposto nel ricorso, nel mese di gennaio 2025 l’architetto – viene riepilogato – è stato convocato dal Comune per un colloquio, nel corso del quale gli sarebbe stata rappresentata l’intenzione di assumere un tecnico attingendo alla graduatoria del precedente concorso, nella quale il ricorrente risultava utilmente collocato». Ed ecco il problema.
Trascorrono i mesi e tutto tace. Il 31 marzo 2025 l’architetto ha chiesto notizie sul colloquio avuto. Risultato? «L’incontro avutosi è stato del tutto informale, poiché la procedura di utilizzo di graduatoria di altro comune prevede, in primis, il formale convenzionamento con il Comune detentore della graduatoria. Al contempo è necessario che il profilo professionale sia assolutamente coerente con i bisogni dell’ente e, questo, può essere, poi, ostativo all’utilizzo della graduatoria stessa», la risposta dell’amministrazione. E così è andata perché a giugno l’ente ha indetto un nuovo concorso perché il dirigente ai lavori pubblici ha ritenuto fare in questo modo «anziché procedere allo scorrimento della graduatoria poiché le professionalità e le competenze richieste, come precisate nello schema di bando di concorso (e-mail del 3 giugno 2025, inoltrata dal segretario generale il 4 giugno 2025), risultano calibrate su una preparazione essenzialmente rivolta ai lavori pubblici e non alla pianificazione territoriale-urbanistica ed edilizia». Il ricorso è fondato.
Il Tar mette in fila tutti i richiami normativi del caso e poi giunge alle conclusioni. In primis «deve osservarsi che il concorso del 2022, in esito al quale il ricorrente si è collocato tra gli idonei, e la nuova procedura indetta nel 2025 risultano sostanzialmente sovrapponibili». Non solo: «Il bando del 2022 era persino più selettivo di quello del 2025, in quanto, ferma restando l’identità degli ambiti di studio di riferimento (ingegneria e architettura), era volto a reclutare soggetti in possesso di titoli attestanti una maggiore qualificazione; sovrapponibile è pure la struttura dei due concorsi, articolati entrambi in una prova scritta e una orale». Il bando 2025 «enfatizza particolarmente, in effetti, la verifica delle conoscenze dei candidati in materia di contratti pubblici, nonché di transizione digitale e project management, e indica dettagliatamente, inoltre, i contenuti del programma d’esame per ciascuna materia oggetto delle prove. Ma nonostante la diversa impostazione redazionale del nuovo bando, le competenze professionali oggetto di accertamento risultano, tuttavia, sostanzialmente sovrapponibili a quelle del precedente concorso».
Per il tribunale inoltre «non può seriamente dubitarsi del fatto che si tratti di meri aspetti di dettaglio, non idonei a determinare, di per sé soli, una modifica sostanziale dell’oggetto della selezione» e «la motivazione posta dal Comune a sostegno della scelta di indire un nuovo concorso si rivela, perciò, illogica, in quanto basata esclusivamente su una ritenuta diversità delle conoscenze tecniche richieste nelle due procedure, che in verità non risulta riscontrabile». Infine «il fatto che oggetto del bando del 2025 sia un posto di nuova istituzione o trasformazione, come sostenuto in giudizio dalla difesa comunale, non risulta dal provvedimento impugnato, ove si fa riferimento alla copertura di posti vacanti». In ogni caso, a fini del riesercizio del potere, il Comune «dovrà verificare l’applicabilità delle disposizioni normative da ultimo richiamate, provvedendo in ogni caso a motivare puntualmente le determinazioni assunte». Firma il presidente Pierfrancesco Ungari.






