Covid Umbria: il Tar riapre sale gioco, scommesse e bingo

Il Tribunale amministrativo regionale: «Evidente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile». Il 17 novembre trattazione collegiale

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di S.F.

Stop all’ordinanza della Regione Umbria in merito alla sospensione – scattata martedì – delle attività di sale giochi, scommesse e bingo fino al 14 novembre. Lo ha sancito giovedì mattina il Tar – decreto cautelare a firma Raffaele Potenza – accogliendo l’istanza presentata dalla società Nabucco srl.

L’ORDINANZA DI TESEI NEL MIRINO – DOCUMENTO

Regione non costituita in giudizio. Si riapre

La richiesta della società, difesa dall’avvocato toscano Cino Benelli, era quella di annullare – previa sospensione dell’efficacia – l’articolo dell’ordinanza Tesei che riguarda le sale giochi, scommesse e bingo. Nonché di ogni altro «provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi il verbale della seduta congiunta del Comitato tecnico scientifico regionale e del nucleo epidemiologico regionale del 18 ottobre 2020 nonché delle risultanze della riunione del Cru del 19 ottobre 2020, allo stato ignoti ma richiamati per relationem dalla suddetta ordinanza». Il ricorso è stato depositato mercoledì e ha avuto esito positivo: «Da oggi in Umbria – spiega Benelli, contattato da umbriaOn – le sale giochi possono riaprire fino alle 21 nel più rigoroso rispetto del Dpcm e delle linee guida».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La motivazione. Se ne riparla a metà novembre

Nel decreto del Tar si legge che l’istanza «evidenzia un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla sospensione delle attività svolgentesi nelle sale giochi, scommesse e bingo, disposta dall’articolo 3 del provvedimento regionale impugnato. Tale disposizione – viene specificato – massimizza la restrizione della predetta attività rispetto alle più limitate previsioni restrittive emergenti dal combinato degli artt. 1, comma 6, lett. l del Dpcm del 13 ottobre ed 1, lett d3 del Dpcm del 18 ottobre (per effetto dei quali l’attività in discorso è consentita limitatamente alle ore 18-21, ma sempre a condizione che le Regioni e le abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10)». La tutela cautelare richiesta a fronte del pregiudizio paventato «è destinata nella sostanza ad esaurirsi in questa fase monocratica, poichè la data della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza (17 novembre 2020) è successiva quella di scadenza (14 novembre 2020) del periodo di sospensione disposto dal provvedimento gravato. Pertanto è evidente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile nell’attesa della trattazione collegiale dell’istanza, tuttavia da contemperarsi con il pressante pubblico interesse espresso dalle prescrizioni del settore e sopra richiamate». Misura monocratica accolta «subordinatamente al rispetto, nelle predette sale, della condizioni richiamate nella parte motiva del presente decreto». Trattazione collegiale fissata per il 17 novembre: fino ad allora il provvedimento odierno avrà «comunque effetto indipendentemente dalla scadenza (anteriore alla camera di consiglio fissata) del provvedimento sospeso».

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