Una nuova ordinanza più stringente rispetto a quella vigente – ora revocata – per la limitazione degli attingimenti. Crisi idrica in Umbria, c’è la firma della presidente della Regione Tesei sul provvedimento a «tutela delle risorse idriche del territorio regionale». Si tratta di un aggiornamento sulla base di ulteriori dati.
Cosa comporta: il divieto
Dalla mezzanotte di venerdì 12 agosto e fino al 30 settembre, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data, «è stato vietato l’attingimento a coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica e a coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, dai corsi d’acqua e corpi idrici sotterranei (nella fascia di 100 metri dagli stessi) di numerosi comuni umbri che rientrano nella situazione di criticità. Stesso discorso per le autorizzazioni rilasciate a «coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; a coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; a coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.; dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli puntualmente indicati, del lago Trasimeno, del lago di Piediluco, del fiume Nera e del fiume Velino».
L’assimilazione
In più l’ordinanza dispone di «assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di 100 metri dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficiale a quest’ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a 50 metri, se ubicati ad una distanza inferiore a 30 metri dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a 30 metri se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 metri dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a 20 metri se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 metri dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti relativi ai ‘restanti corpi idrici sotterranei’».
Le esclusioni. Trasimeno, sospensione totale
Le esclusioni riguardano gli enti «che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici e coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per metro quadrato, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19; tale divieto non si applica agli enti e/o istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione. Per le concessioni dal Lago Trasimeno si ordina la sospensione totale dei prelievi, ad esclusione dell’uso idropotabile e dell’uso ittiogenico che garantisce la restituzione totale della risorsa idrica. Per i prelievi dal lago di Piediluco, fiume Nera e fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle concessioni/autorizzazioni all’attingimento».