Siccità in Umbria, ‘stretta’ per tre mesi: doppia ordinanza

Firmate della presidente della Regione Tesei, riguardano l’intero territorio: limitazioni per gli attingimenti. I divieti ed i bacini esclusi

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Alla luce della situazione idrica dell’Umbria la presidente delle Regione Donatella Tesei ha firmato due ordinanze, entrambe con validità da lunedì 4 luglio: ‘Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Limitazione attingimenti’ e ‘Piano di bacino del fiume Arno. Misure di salvaguardia del lago di Chiusi. Divieto di prelievo delle acque’. La più rilevante – salvo revoche – varrà fino al 30 settembre.

LE LIMITAZIONI PER GLI ATTINGIMENTI: L’ORDINANZA (.PDF)

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Il lago di Piediluco

Limitazione attingimenti: i divieti

Con la prima – spiegano da palazzo Donini – è stato ritenuto necessario emanare un provvedimento per la limitazione degli attingimenti a tutela delle risorse idriche del territorio regionale e la Regione ordina di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) a coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; a coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; a coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari; dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione dello specchio lacustre del lago Trasimeno, del lago di Piediluco, del fiume Nera e del fiume Velino. Per i prelievi dal lago di Piediluco, fiume Nera e fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle concessioni/autorizzazioni all’attingimento. Vengono esclusi dalle limitazioni gli enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici; coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle 19. Tale divieto non si applica agli enti e/o istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione. L’ordinanza è valida dalla mezzanotte del 4 luglio alla mezzanotte del 30 settembre, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.

LA SALVAGUARDIA DEL LAGO DI CHIUSI: ORDINANZA (.PDF)

Misure di salvaguardia del lago di Chiusi

Con la seconda la Regione ordina nelle aree interessate dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano della provincia di Perugia, il divieto assoluto di prelievo di acque dagli affluenti immissari del lago di Chiusi, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonché il divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale, ad esclusione dei prelievi destinati all’uso potabile. L’ordinanza è valida dalla mezzanotte del 4 luglio fino a revoca espressa e comunque per un periodo massimo di 180 giorni dalla data della stessa.

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