Favorirono impresa: due ex primari devono risarcire il Santa Maria

Terni – Ernesto Maranzano e Marco Italiani condannati a versare 133.200 euro dalla Corte dei Conti dell’Umbria

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L’ex primario della struttura complessa di radioterapia oncologica dell’ospedale di Terni, Ernesto Maranzano (68 anni), e l’ex responsabile della struttura semplice di fisica sanitaria dello stesso nosocomio, Marco Italiani (59), sono stati condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Umbria – presidente Piero Carlo Floreani – a risarcire l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’, in solido, per 133.200 euro. Questa la sentenza, a cui i due professionisti convenuti si opporranno sicuramente – per ottenerne una revisione a loro favorevole – di fronte alla sezione centrale d’appello della magistratura contabile.

Ernesto Maranzano

Le contestazioni

La vicenda è relativa alla gara d’appalto, svoltasi nel 2015, per la costruzione di un bunker e l’acquisto di acceleratore lineare da parte dell’ospedale di Terni. Maranzano era presidente e Italiani membro della commissione di gara. Nel decidere, la Corte dei Conti dell’Umbria ha aderito alla lettura dell’accusa, che – a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di finanza con risvolti anche di natura penale – aveva contestato i numerosi contatti informali avuti dai due con i dipendenti della società aggiudicataria (Elekta Spa), unica concorrente, ma anche l’aver sostanzialmente condiviso con la stessa la predisposizione del bando di gara, facendo anche filtrare informazioni relative allo svolgimento della procedura. L’aggiudicazione era avvenuta poi con un ribasso di 3.005 euro (0,148%), cifra ritenuta dalla procura contabile «molto lontana da operazioni di mercato similari» che si attestano su ribassi del 6,74%. Da qui la contestazione del danno erariale stimato in 133.200 euro.

«Agevolata una ditta»

In merito alla sentenza, la Corte umbra sottolinea – fra le altre cose – come «contrariamente a quanto eccepito dai convenuti nelle loro difese, le attività non possono essere ricondotte ad una consultazione preliminare di mercato […], bensì all’agevolazione di una ditta che avrebbe partecipato alla gara, assicurandole un vantaggio competitivo rispetto ai competitors potenziali (in particolare la Varian)».

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