Fondazioni bancarie, novità in vista

La legge Ciampi, che regolamenta il funzionamento delle Fondazioni bancarie, ha 15 anni e il ministero dell’economia e delle finanze, insieme all’associazione delle fondazioni (Acri), hanno pensato che fosse il caso di rimettere un po’ d’ordine. Le sei fondazioni umbre – Città di Castello, Foligno, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni e Narni – dovranno rivedere un po’ i loro sistemi di lavoro.

La 'mappa' delle Fondazioni

La ‘mappa’ delle Fondazioni

La governance Il protocollo prevede che «l’organo di amministrazione, il presidente e l’organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni», ma la norma non si applica ai mandati in corso; «le cariche non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo; il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo almeno tre anni». Le nomine per cooptazione «sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama», in ogni caso «non superano il 15% del numero dei componenti dell’organo di indirizzo», mentre non è consentita la cooptazione «per la formazione dell’organo di amministrazione».

Incompatibilità e ineleggibilità Gli statuti, è scritto nel protocollo d’intesa, «specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell’esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione».

Gli esempi In particolare «non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento nazionale ed europeo o del governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali; il presidente della provincia; il sindaco; il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali; il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni; i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali; il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane»

Limitazioni ‘interne’ Altri esclusi a priori sono quelli che abbiano «ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria», che non possono «assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico». La Fondazione, peraltro, «nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione».

Trasparenza Elementi interessanti del protocollo, poi, sono quelli relativi alla trasparenza. «Le Fondazioni – prevede il protocollo – rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate». In particolare «sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricuia dei componenti degli organi».

I bandi Le Fondazioni «indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare». Nei bandi «sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte».

I risultati Devono essere inoltre pubblicati sul sito Internet, prevede il protocollo, «i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni ex post in merito all’esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati».

 

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