«Tutte le consulenze evidenziano le carenze presenti nella cartella clinica e in particolare nella documentazione del tracciato cardiologico fetale, nonché l’esistenza di significative anomalie del predetto tracciato, denotante ripetute decelerazioni variabili e tardive. Tutto ciò avrebbe imposto il parto immediato già intorno alle ore 00.30 del 19 novembre 2013, mentre esso è stato praticato con notevole ritardo, solo dopo le ore 1.00. Dalla documentazione in atti, quindi, emergono carenze e anomalie nella tenuta della cartella clinica e del foglio del tracciato CTG (che presenta aggiunte a penna), che l’ostetrica non aveva correttamente interpretato il tracciato CTG, che il medico di guardia non aveva controllato il tracciato né seguito la gestante, né verificato l’abnorme prolungamento del periodo espulsivo. L’obbligo di tenere correttamente la cartella clinica, gli esami diagnostici (tra cui, in concreto, rileva soprattutto il foglio del tracciato CTG fetale) rientra tra quelli del personale sanitario; ogni inesattezza, carenza, falsità commissiva o omissiva, alterazione, può costituire un serio indice da cui inferire l’esistenza di un comportamento negligente intenzionalmente occultato».
La sentenza
Questa una parte delle motivazioni con cui la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Umbria – presidente Piero Carlo Floreani, giudici Rosalba Di Giulio e Pasquale Fava – ha condannato due professioniste dell’ospedale Usl2 di Foligno – una 51enne medico specialista in ostetricia e ginecologia e un’ostetrica 60enne – a risarcire la Regione Umbria (che aveva liquidato i familiari del piccolo) per complessivi 190 mila euro, da dividere in parti uguali. «Alle convenute – era la contestazione originaria mossa dalla procura contabile – è stato addebitato di non aver interpretato correttamente il tracciato cardiotocografico fetale, con conseguenziale ritardo nell’esecuzione del parto operativo ed encefalopatia anossico-ischemica nel nato, cui sono conseguiti postumi invalidanti permanenti sul piano psicomotorio (equilibrio instabile e scarsa fluidità nei movimenti) e cognitivo (scarsa competenza linguistica). La condotta gravemente colposa (realizzatasi il 19 novembre 2013) alla base dei pregiudizi subiti dal nato, è stata identificale e descritta compiutamente, nei suoi profili tecnico-operativi, dai consulenti nominati dalla società assicuratrice competente per la liquidazione dell’indennizzo dovuto al paziente danneggiato. Secondo i consulenti, nonostante l’attenzione resa necessaria dalla rischiosità della gravidanza, l’ostetrica non aveva saputo interpretare il tracciato fetale e il medico di guardia, nonostante le criticità rilevate nella lunghezza del periodo espulsivo, aveva omesso di rilevare l’abnorme prolungamento dei tempi e soprattutto le decelerazioni sul tracciato fetale che imponevano un rapido espletamento del parto (azione doverosa che avrebbe evitato ogni conseguenza invalidante)».