Perugia, abbaglio per la gara dei distributori automatici: il Tar ‘lancia’ società ternana

La curiosa vicenda riguarda il liceo ‘Mariotti’: c’è il subentro della Venturi Vending alla Liomatic, aggiudicataria lo scorso febbraio

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di S.F.

Escludere dalla procedura una società senza ricorso al soccorso istruttorio e aggiudicare la gara per l’affidamento della concessione triennale del servizio di somministrazione di bevande calde/fredde e snack mediante otto distributori automatici nelle sedi del liceo classico e musicale statale ‘Mariotti’ di Perugia, uno tra i più rilevanti dell’intera regione. Succede anche questo ed a certificarlo è il Tar Umbria: con una sentenza di merito c’è lo stravolgimento dell’esito dell’iter che, lo scorso 15 febbraio, si era chiuso con il via libera alla Liomatic Spa. Ad esultare è ora una società ternana, la Venturi Vending srl.

La gara e l’esclusione

Tutto si sviluppa dal dicembre 2022, quando il liceo pubblica l’avviso per le manifestazioni di interesse utile per avviare la procedura negoziata. Si fanno avanti in cinque, tre vengono ‘tagliate’ nel corso della procedura e la Liomatic si aggiudica l’appalto dopo la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ritenuta migliore rispetto a quella della Methodo srl. Bene, cosa è successo di mezzo? Il 1° febbraio la commissione ha escluso i tre operatori – Venturi Vending compresa – per non aver presentato «alcun documento di dettaglio riferito alle caratteristiche dei prodotti indicati dal liceo». La società ternana, difesa dagli avvocati Alessandro Bovari e Danilo Placidi, non ci ha messo troppo ad impugnare il provvedimento: dedotta la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, del legittimo affidamento e la violazione per omessa attivazione del soccorso istruttorio. In più è partito l’input per dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la disposizione del subentro nell’esecuzione del servizio. Altrimenti danno per equivalente monetario pari a 15.750 euro.

L’abbaglio e l’accoglimento

Interessante e particolare la motivazione dell’accoglimento: «La stazione appaltante, nel disporre l’estromissione di Venturi Vending dalla gara, ha ritenuto che l’omessa presentazione di una ‘relazione sulle tipologie dei prodotti’ rilevi quale causa di esclusione dell’offerta. Così facendo, ha arbitrariamente attribuito a tale ‘relazione’ contenente l’indicazione di marca e grammatura dei prodotti il carattere di documento essenziale, da prodursi sotto pena di esclusione, pur nel silenzio della legge speciale di gara che nulla prevedeva al riguardo». Non solo: «Per di più il provvedimento espulsivo nei confronti della ricorrente è stato adottato a fronte di un disciplinare di gara di interpretazione obiettivamente equivoca». Ci ha pensato l’avvocatura distrettuale di Perugia a curare gli interessi del ministero dell’istruzione e del merito e del liceo.

Il punteggio e il subentro

Il Tar passa poi alla richiesta di subentro: «La legge di gara prevedeva che la selezione avrebbe dovuto essere effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Riparametrati i punteggi degli elementi dell’offerta economica della ricorrente e della controinteressata secondo quanto stabilito dall’art. 2, paragrafi B e C, della lettera di invito, le prime due posizioni della graduatoria finale sarebbero state le seguenti: Venturi Vending 100, Liomatic 80,98». Dunque la prima «avrebbe dovuto dunque conseguire l’aggiudicazione. Alla luce di quanto sopra, deve essere ordinato alla stazione appaltante di consentire il subentro di quest’ultima nell’erogazione del servizio per tutta la durata contrattuale, ovvero trentasei mesi dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario». C’è dunque l’annullamento dall’esclusione dalla procedura, del via libera alla Liomatic – difesa dagli avvocati Cristina Brasca e Andrea Netti – e la condanna della resistente a consentire il subentro. Da vedere se la partita proseguirà al Consiglio di Stato.

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