Portierato cimiteri Terni: «Gara con errori». La replica: «Si fa solo casino»

Una sola busta e appalto verso Torino, c’è chi alza la voce: «A nulla sono valse le molteplici richieste di proroghe o sospensioni». Nannurelli: «Se ci sono vanno dimostrati. Ecco come è andata»

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I cimiteri di Terni e la procedura negoziata per l’affidamento annuale del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi, c’è chi alza la voce dopo l’apertura dell’unica busta amministrativa arrivata a palazzo Spada. E lo fa per ‘denunciare’ delle problematihe in riferimento all’iter portato avanti dall’amministrazione: «Moltissime difficoltà a causa di innumerevoli errori e procedure alquanto discutibili». Il Rup Federico Nannurelli la pensa diversamente sulla vicenda.

PORTIERATO E CUSTODIA, GARA DA 120 MILA EURO: APPALTO VERSO TORINO

Il cimitero di Cesi

Le problematiche e le richieste di proroghe

In merito ai cimiteri umbriaOn ha ricevuto una lettera firmata – che pubblichiamo integralmente – dall’avvocato Davide Buono per far presente alcuni aspetti della procedura negoziata che, a dire del soggetto interessato, sarebbero non corretti: «Il giorno 29 giugno 2022 il presidente del seggio di gara, responsabile unico del procedimento dottor Nannurelli, ha provveduto all’esame delle offerte della gara indetta il giorno 11 giugno, con scadenza ore 9 del 28 giugno per l’affidamento del servizio ausiliario di portineria e controllo accessi nei cimiteri civici per un anno. Da detto esame veniva riscontrata la presenza di una sola busta amministrativa telematica e relativa domanda di partecipazione (si tratta della Barbara B S.c.s di Torino, ndr)». Si arriva al dunque: «Detta gara per l’affidamento mediante procedura/richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, sin da momento della sua pubblicazione sul portale Mepa incontrava, a sentita dire di molteplici ditte che non sono riuscite a partecipare, moltissime difficoltà a causa di innumerevoli errori e procedure alquanto discutibili. La gara pubblicata il giorno 11 giugno 2022 già nella sua scadenza fissata per il giorno 28 giugno 2022 alle 9 suscitava, visto il brevissimo tempo per il realizzo (10 giorni e 09 ore lavorative determinati dai sei sabati e domeniche presenti), non poche perplessità. Nei giorni seguenti alla data di pubblicazione della gara le società accreditate che avrebbero voluto partecipare si sono trovate nell’impossibilità ad espletare detta gara incontrando serie e non risolvibili difficoltà dovute probabilmente ad un errato procedimento di inserimento della stessa nel portale Mepa da parte del Rup Nannurelli. A nulla sono valse le molteplici richieste di proroghe o sospensioni della stessa inviate tramite e-mail e Pec dalle aspiranti società accreditate al responsabile del procedimento il quali rigettava sistematicamente ogni richiesta. Tra malumori e richiesta di trasparenza si giungeva al giorno 29 giugno dove si appurava la presenza di una sola società di Torino. Pertanto alla chiusura di una gara da affidarsi con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ci si ritrova con una sola società concorrente, con l’esclusione alla partecipazione di molteplici, importanti società accreditate sia umbre che nazionali in procinto di richiedere esaustive risposte ricorrendo probabilmente alle procedure legali». Ci sarà un seguito dunque? Vedremo.

Federico Nannurelli

La replica di Nannurelli sull’iter

Il funzionario tecnico dei lavori pubblici ha un giudizio differente sull’esito: «La cosa più che conta è che si dica ‘probabile’ che l’amministrazione non abbia caricato regolarmente la procedura sul Mepa. Non fa fede perché bisogna operare su elementi di certezza, ciò andrebbe dimostrato con certificazione rilasciata dalla piattaforma telematica. Non è così. La piattaforma del Mepa è cambiata proprio nel periodo in cui è stata fatta la gara e quindi l’interfaccia era diversa sia per la Pa che per gli operatori: per garantire la massima partecipazione abbiamo fatta una RdO evoluta aperta a tutti, inserendo soltanto il cpv di riferimento. Nessun’altra limitazione di carattere tecnico, professionale ed economico-finanziario. Durante il periodo di apertura ai chiarimeni sono arrivate diverse comunicazioni dove ci chiedevano di concedere delle proroghe perché non riuscivano ad entrare nel sistema. La risposta non poteva essere positiva in quanto non era stata inviata alcuna documentazione probatoria che attestasse un cattivo funzionamento della piattaforma o un’erronea gestione del caricamento da parte della stazione appaltante. Qualsiasi proroga avrebbe alterato le condizioni della lex specialis e dell’avviso di pubblicazione, comportando una modifica sostanziale della procedura. Il fatto – aggiunge – che abbia partecipato un solo operatore dimostra che la piattaforma era funzionante. Chiaro che esiste nella Pa la possibilità di agire in autotutela sempre, salvo che ci siano gli elementi per dimostrare che qualcuno non ha potuto partecipare per responsabilità attribuibile da un errato caricamento della documentazione da parte del Comune: ad oggi nessuno ha mandato elementi giustificativi e probatori. In mancanza di questi elementi, il soggetto ammesso potrebbe accampare dei diritti che in forma legittima potrà far tutelare in tutti i modi. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ritengo che gli operatori economici possono chiedere un procedimento di riesame al Rup, che è in grado di valutare solo se la richiesta è avallata da documenti probanti. Non c’è concretezza. Tutto ciò getta solo elementi di discordia sul sistema regolare di gestione delle gare che svolgo regolarmente con i sistemi telematici. Non si butta nel mucchio solo per fare casino». Finita qui?

Polemiche senza fine

Pochi giorni e arriva la controreplica: «Il nostro intervento nell’articolo del 5 luglio 2022 certamente non aveva nessuna intenzione di ‘gettare elementi di discordia o di buttare nel mucchio solo per fare casino’ ma mirava ad ottenere una logica trasparenza sull’iter di gara che purtroppo non siamo riusciti a trovare neanche nella replica del Dott. Nannurelli. Nello specifico non si riesce a capire e si vorrebbe capire quanto segue: si cita ‘la piattaforma del Mepa è cambiata proprio nel periodo in cui è stata fatta la gara e quindi l’interfaccia era diversa sia per la Pa che per gli operatori’ quindi il Rup, a ragion di logica ‘probabilmente’ poteva prevedere che con il cambio dell’interfaccia gli operatori avrebbero potuto incontrare degli impedimenti per un cattivo funzionamento della piattaforma? Si cita nella replica ‘durante il periodo di apertura ai chiarimenti sono arrivate diverse comunicazioni dove si chiedevano delle proroghe perché non riuscivano ad entrare nel sistema. La risposta non poteva essere positiva in quanto non era stata inviata alcuna documentazione probatoria che attestasse un cattivo funzionamento della piattaforma’. Nelle diverse comunicazioni inviate dagli operatori dove si chiedevano proroghe perché non riuscivano ad entrare nel sistema sono state inviate le immagini del portale Mepa che arrecava la dicitura ‘Attenzione, non è possibile avviare una partecipazione’. Detta dicitura/immagine del sito Mepa inviata da diversi operatori non sono una documentazione probatoria? Il fatto che diverse se non molteplici aziende in diversi giorni, dopo aver contattato più volte l’assistenza tecnica senza giungere ad una risoluzione delle problematiche per l’invio della gara e hanno inviato sia e-mail che Pec per segnalare l’inconveniente e chiedere una proroga possibile non abbia fatto nascere alcun dubbio e indotto il Rup ad un riesame o ad una presa in considerazione delle problematiche segnalate? Si cita nella replica ‘Qualsiasi proroga avrebbe alterato le condizioni della lex specialis e dell’avviso di pubblicazione, comportando una modifica sostanziale della procedura’. Una proroga non altera le condizioni della lex specialis anzi non sarebbe stato invece il caso di applicare l’articolo 79 comma 5-bis del Codice contratti pubblici che recita quanto segue: ‘Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento…?’. Si cita nella replica ‘il fatto che abbia partecipato un solo operatore dimostra che la piattaforma era funzionante’.  Questo giustificativo, al di sopra di ogni logica, sembra inammissibile. Diverse e molteplici operatori segnalano più volte la non funzionalità della piattaforma ( gli operatori con la richiesta di proroghe volevano celare la lora incapacità nel gestire una gara? ) e visto che come si cita nella replica ‘per garantire la massima partecipazione abbiamo fatta una RdO evoluta aperta a tutti’ non ha fatto nascere alcun dubbio che forse qualche cosa sia andato storto o ci sia stato qualche ‘probabile’ errore di gestione della gara dal momento in cui è pervenuta, non si sa come ma questo non siamo tenuti a saperlo ne tantomeno vogliamo saperlo, una solo offerta? Quindi come vede noi incapaci operatori che facciamo gare da anni ed anni, ed ancora nostro malgrado non abbiamo imparato, non volevamo in alcun modo ‘gettare elementi di discordia o di buttare nel mucchio solo per fare casino’ ma si voleva solo essere illuminati per comprendere ed imparare come vanno ed andranno gestite anche le ‘regolari’ ma nebulose e contorte gare – conclude – svolte con sistemi telematici».

«Nessuna responsabilità»

Seconda replica di Nannurelli: «Che la piattaforma del mepa ha creato problemi enormi agli operatori economici è cosa nota pertanto è del tutto evidente che la stazione appaltante e il Rup non hanno alcuna responsabilità. Del resto appare inedito che un operatore economico inteloquisce a mezzo stampa non procedendo come di rito a inoltrare al rup una regolare istanza di riesame contenente elementi probatori idonei e non supposizioni. Inoltre non potevamo conoscere eventuali malfunzionamenti della piattaforma dato che il mepa non ha mai esposto pubblicati in materia che attestavano in via probatoria i problemi rappresentanti. Dunque non ricorrevano i presupposti per sospendere o prorogare la procedura in atto. Il fatto che un operatore economico ha partecipato regolarmente evidenzia che non sussiste alcuna responsabilità della stazione appaltante – conclude – che ha semplicemente utilizzato l’infrastruttura messa a disposizione del mercato elettrico che la pubblica amministrazione è obbligata ad utilizzare».

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