Tabaccaio ‘furbetto’: intasca le giocate, non versa quota allo Stato

Perugia – Nel 2019 non ha versato l’importo alla società che gestisce il gioco. Condannato dalla Corte dei conti

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di P.C.

La Corte dei conti dell’Umbria, atraverso il collegio composto dai giudici Piero Carlo Floreani (presidente), Rosalba Di Giulio e Pasquale Fava, ha condannato un tabaccaio di Valfabbrica (Perugia) – G.B. le sue iniziali – al pagamento di oltre 3 mila euro al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli. La segnalazione alla magistratura contabile, risalente a due anni fa, era arrivata proprio dai Monopoli, per il mancato riversamento (detratto l’aggio dell’8%) dei proventi del gioco del lotto nella sua tabaccheria di Perugia, in via Romana, di cui nel frattempo è stata ritirata la licenza.

Cosa dice la regola

In base alla normativa vigente, il ricevitore delle giocate del lotto era tenuto, sulla base dell’estratto conto fornito dalla società concessionaria, a versare alla società Lottoitalia entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione del sabato, i relativi proventi – al netto dell’aggio dell’8% – degli importi delle giocate annullate e delle vincite pagate.

I decreti

Riscontrati gli omessi versamenti relativi alle settimane del 16 luglio 2019, del 23 luglio 2019, del 30 luglio 2019 e del 6 agosto 2019, a carico del tabaccaio sono state effettuate le relative contestazioni, con quattro atti di intimazione di pagamento. Nessun esito ha sortito il reiterato richiamo alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi a suo carico entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica di ciascuna intimazione di pagamento, in quanto i termini per l’esecuzione dei versamenti intimati sono scaduti infruttuosamente, come pure i trenta giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

La compensazione

Visto che l’ufficio dei monopoli per l’Umbria ha disposto l’incameramento testualmente ‘a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali’ del concessionario, sia dell’importo di 1.597,49 euro (oggetto della polizza fideiussoria), sia di 4 mila euro (oggetto del deposito cauzionale versato dal concessionario all’atto della stipula e costituente non penalità per l’inadempimento ma, ai sensi dell’articolo 2 del contratto, anticipo dell’integrale recupero di quanto dovuto per proventi, sanzioni amministrative, interessi e penali), l’amministrazione terrà conto, in sede di esecuzione della sentenza, dell’eventuale effettivo introito di tali somme, portandole in detrazione dal danno come sopra liquidato con gli accessori.

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