di S.F.
Il ricorso introduttivo «deve essere accolto con conseguente accertamento dell’illegittimità del gravato provvedimento-diffida della Provincia di Terni». Il Tar Umbria, a tre anni dal deposito, ha sentenziato sul ‘caso viale Prati’ a Terni riguardante l’ex distributore Api: ad esultare è Eni – difesa dall’avvocato Francesco Valsecchi – in merito all’esito delle indagini per l’individuazione del responsabile della contaminazione del suolo. Possibile l’appello in Consiglio di Stato.
SETTEMBRE 2022, ENI PORTA TUTTI AL TAR PER VIALE PRATI

Breve passo indietro. La vicenda è nata il 15 dicembre 2021, quando la Provincia di Terni invio la diffida ad Eni per «attivarsi per la prosecuzione del procedimento di bonifica con riferimento all’ex punto vendita di carburanti Api, nonché alla rimozione di eventuali ed ulteriori corpi interrati già di proprietà di Ip, al fine di eliminare ogni possibile sorgente primaria di inquinamento nel sottosuolo». Impugnati anche tutti gli atti collegati. Sarà uno il motivo di ricorso – quattro quelli presentanti – decisivo ai fini dell’accoglimento: l’eccesso di potere per «carenza di adeguata istruttoria e di motivazione con erronea individuazione di Eni come soggetto tenuto a proseguire il procedimento di bonifica». Si sono costituiti in giudizio Provincia di Terni, Regione Umbria e anche la controinteressata Bartolini Immobiliare Gestioni spa, che ha poi acquistato l’area. L’istanza cautelare Eni fu rigettata nel 2022.
La premessa è che, nel contempo, la procedura tecnico-amministrativa della questione è stata ultimata a «seguito dell’avvenuta caratterizzazione ambientale». Sì, perché Eni «ha provveduto alla rimozione dei quattro serbatoi relitti interrati ed a redigere e presentare l’analisi di rischio. Il procedimento si è concluso positivamente, non essendo stati rilevati i valori delle concentrazioni della soglia di rischio per i potenziali contaminanti ambientali». Bene, perché allora la vicenda giudiziaria è andata avanti? Semplice, perché è stato specificato che è rimasto l’interesse di Eni sotto il profilo risarcitorio. Il Tar ha dunque stabilito di affidare il tutto ad un verificatore. Con compito assegnato al direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.

Il verificatore si è occupato in particolar modo, in seguito alla modifica dello stato dei luoghi e al completamento della bonifica, di accertare «la correttezza metodologica delle indagini compiute da Earthwork per conto di Big Spa e dello studio di datazione degli idrocarburi eseguito dal laboratorio Eurochem Italia srl; se sia possibile individuare la causa del fenomeno inquinante e se lo stesso possa essere plausibilmente ricondotto alla mancata completa rimozione dei serbatoi esistenti in occasione dell’installazione di nuovi serbatoi avvenuta nel 1997 ed eseguita da Ip spa; la correttezza delle deduzioni tratte dalle indagini e dagli accertamenti ambientali effettuati a seguito dello smantellamento della stazione di servizio da parte di Silca srl, con riferimento all’eventuale contributo causale all’inquinamento della gestione l’impianto da parte della ditta Succhiarelli Maria Paola (gestione durata dal 5 settembre 1997 al 30 settembre 2003)». Sostanzialmente ciò che ha fatto scattare il provvedimento della Provincia. La relazione è stata depositata il 15 aprile scorso.
La Big ha contestato l’esito della verifica chiedendo il rigetto delle censure del ricorrente, «dovendo trovare applicazione nel caso di specie la regola del ‘più probabile che non’ – elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di responsabilità aquiliana – secondo la quale, per affermare il legame causale fra azione ed evento, non è necessario raggiungere il livello della certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà», si legge nella sentenza. Niente da fare. Si arriva al giudizio del Tar.
I magistrati amministrativi puntualizzano che «alla luce delle risultanze della verificazione, si palesano fondate le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria formulate dalla parte ricorrente». Sì, perché l’esito evidenzia «una pluralità di incongruenze tali da minare l’affidabilità dell’istruttoria compiuta. L’approfondimento istruttorio ha, altresì, posto in luce elementi fattuali che non sono stati tenuti in considerazione dall’amministrazione, seppur avrebbero dovuto essere noti alla stessa, e che si palesano in grado di revocare in dubbio la sussistenza del nesso eziologico, non consentendo di attribuire con ragionevole certezza la responsabilità della contaminazione in capo alla ricorrente ed alle sue danti causa».
Il Tar – senza dilungarsi troppo in aspetti tecnici – cita l’adeguatezza del campione utilizzato, il range temporale individuato e la ricostruzione stratigrafica. Firmano il presidente del tribunale amministrativo regionale Pierfrancesco Ungari e l’estensore Daniela Carrarelli. Gli avvocati coinvolti – oltre al già citato Valsecchi – sono Patrizia Bececco, Tiziana Caselli, Luciano Ricci, Maurizio Dell’Unto e Luca Cristini. Non costituiti in giudizio Comune di Terni, Arpa e Silca.






