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Home » Terni, coop sospende l’operatrice che non si vaccina. Il giudice: «Decisione legittima»

Terni, coop sospende l’operatrice che non si vaccina. Il giudice: «Decisione legittima»

di Fabio Toni
4 Agosto 2021
in Ambiente e salute, Apertura 5, Coronavirus, In evidenza
Tempo di lettura: 3 minuti di lettura
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Il ‘niet’ risale al 19 febbraio di quest’anno. La donna, una operatrice socio sanitaria della cooperativa ‘Actl New’ di Terni, non aveva dato il proprio consenso a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, ritenendola un trattamento sanitario ancora in fase sperimentale. Motivazione poi confermata anche al medico aziendale che aveva sancito l’inidoneità della lavoratice, che si occupa di assistenza ad anziani non autosufficienti, con la cooperativa che aveva conseguentemente attuato un provvedimento netto: sospensione dal lavoro – e quindi dalla retribuzione – per due anni.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La sentenza

La vicenda è finita di fronte al giudice del lavoro di Terni, Michela Francorsi, che nella sentenza dello scorso 1° luglio ha rigettato il ricorso presentato dalla donna – la sospensione è stata poi rimodulata dalla Usl Umbria 2 fino al 31 dicembre 2021 -, compensando le spese di lite. Una decisione che nella sostanza ha confermato la legittimità del provvedimento assunto dalla ‘Actl New’, assistita dagli avvocati Eleonora Corsi e Matteo Sinibaldi.

Il quadro

Secondo il giudice del lavoro di Terni, «il prestatore di lavoro, nello svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto non solo a mettere a disposizione le proprie energie lavorative, ma anche ad osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto. […] Allo stesso modo è imposto al lavoratore l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, nonché quello di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione. […] Come affermato dal tribunale di Belluno, è da ‘ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto bisognosi di cure e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19’».

L’importanza di vaccinarsi

«Proprio per arginare le nefaste conseguenze che il virus può comportare per le suddette categorie – prosegue il giudice nel motivare la propria decisione -, la Regione Umbria ha promosso, a partire dal gennaio 2021, una campagna di vaccinazione di massa del personale socio-sanitario e, segnatamente, dei soggetti che operano all’interno delle case di cura e di riposo o, in generale, che prestano assistenza ai disabili e/o agli anziani. Non può poi non evidenziarsi che l’Istituto Superiore di Sanità ha più volte chiarito nelle linee guida come la vaccinazione, benché non azzeri né il rischio di contrazione della malattia né il rischio della sua trasmissione, tuttavia diminuisca entrambi gli eventi avversi, avendo evidenziato come gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare l’efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme clinicamente manifeste di Covid-19, anche se la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 100% […]. Sulla base degli studi scientifici attuali – osserva il tribunale civile di Terni – la vaccinazione è efficace ai fini dell’abbattimento del rischio di contagio per sé e per il prossimo e l’imposizione di un obbligo in tal senso nello specifico settore sanitario, alla luce del contemperamento fra l’interesse individuale alla libera scelta vaccinale e l’interesse collettivo alla salute pubblica, non è irragionevole».

«Sospensione legittima»

Infine: «Il contegno omissivo serbato dalla ricorrente, certamente non rimproverabile a livello soggettivo, ha tuttavia inciso in maniera oggettiva, sopravvenuta e significativa sul sinallagma, rendendo di fatto impossibile la fruizione della prestazione da parte della convenuta che ha visto frustrato il proprio interesse individuale (così come obiettivizzato nel contratto di lavoro) e che quindi si è legittimamente risolta nel sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro, fino a completa vaccinazione. Tale determinazione, che appare scevra da ogni giudizio sui convincimenti personali della lavoratrice, si ritiene adeguata e proporzionata nella misura in cui non elide istantaneamente e in via irrecuperabile il rapporto ma si limita temporaneamente a sospendere l’efficacia del rapporto».

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