Terni, la strana storia per pensilina al Cts

Una vicenda nata nel 2014 per un’ordinanza di demolizione del Comune: ricorsi a Tar, Consiglio di Stato e pure al capo dello Stato Mattarella. In arrivo il verificatore

Condividi questo articolo su

di S.F.

Un’ordinanza di demolizione di presunte opere abusive del 2014, un’iniziale pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse, un  ricorso straordinario al presidente della Repubblica e, la scorsa settimana, una sentenza che rovescia le carte in tavola. Il tutto a causa di una mera pensilina amovibile: al centro di una lite di carattere amministrativo ci sono il Cts poligoni di tiro in località Monte Sant’Angelo e il Comune. Il Consiglio di Stato tira in ballo anche la Regione per un’operazione di verifica.

CTS MARMORE, L’EX CAVA RITORNA TRA I BENI ALIENABILI

Il problema base e il ricorso a Mattarella

Nulla di particolare o eclatante. Ciò che sorprende sono gli anni trascorsi senza una risoluzione definitiva per un problema – quantomeno all’apparenza – di lieve entità. Cosa è successo? La società all’epoca posizionò una pensilina utile per ospitare gare di livello nazionale/internazionale, poi il Comune entrò in azione con doppia modalità: nell’ottobre 2013 chiese di sospendere immediatamente i lavori edili e pochi mesi dopo, nel giugno 2014, scattò l’ordinanza per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Occorreva il permesso di costruire. Si va al Tar Umbria. Nel settembre 2015 intanto la Cts poligoni di tiro avanza istanza di sanatoria e accertamento: ‘no’ di palazzo Spada e successivo ricorso straordinario al capo dello Stato Sergio Mattarella – non decide lui ovviamente, il procedimento riguarda il CdS – da parte della Cts sul diniego. Siamo al gennaio 2018.

Cinque anni dopo il Tar boccia

Trascorrono cinque anni e il Tar sentenzia nel luglio 2019: improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. «Per condiviso e prevalente orientamento – la motivazione  – giurisprudenziale l’istanza di sanatoria proposta dall’associazione ricorrente ed il conseguente diniego espresso in ordine alla stessa comportano l’inefficacia dell’originario provvedimento di demolizione, il quale dovrà essere sostituito da un nuovo provvedimento sanzionatorio con assegnazione di un nuovo termine per la sua esecuzione». C’è tuttavia chi non la pensò così. A seguire l’iter sono gli avvocati Giovanni Ranalli e Paolo Gennari.

Si riprende nel 2020: «Il danno c’è, sentenza sospesa»

Lo scorso 12 febbraio la Cts si fa avanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar. I magistrati della VI° sezione fanno altro: «Considerato invece e ad un primo esame, che sussiste il lamentato danno, poiché – le ragioni del Consiglio di Stato – la presentazione dell’istanza di accertamento non determina siffatta improcedibilità dell’impugnazione, l’esecuzione dell’originaria sanzione essendo stata sospesa solo per il tempo della definizione di tal accertamento e non sussistendo nel corpo del medesimo decreto norme simili a quelle dei condoni edilizi; va sospesa l’impugnata sentenza, tenuto conto della pendenza del ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro il rigetto della sanatoria». C’è chi dovrà controllare.

Il verificatore, la Tesei e l’esborso 

Il Cds ha disposto che intervenga un verificatore per la disamina dei motivi citati dal Tar e riproposti in appello: starà a lui fare un check dell’opera edilizia messa nel mirino nel 2014 dal Comune. Di mezzo ci finisce pure la Tesei: «Considerato al riguardo – viene specificato nell’ordinanza di venerdì scorso – di dover investire della predetta verificazione il presidente della Regione Umbria affinché, per il necessario tramite dei propri servizi dell’urbanistica e del Genio civile, effettui l’accertamento in situ per ciascun’opera sanzionata, descrivendone il titolo rilasciato, lo stato effettivo di consistenza, l’eventuale scostamento dal titolo edilizio ed il tipo d’intervento in base alla tipologia». Ci sono novanta giorni a disposizione per procedere. Un controllo non proprio low-cost: «Il collegio ritiene opportuno fissare fin d’ora, a favore del funzionario verificatore, 2.500 euro per l’anticipo del compenso per l’attività istruttoria, ponendone l’onere in via provvisoria e salvo conguaglio alla società appellante, che provvederà alla relativa liquidazione entro giorni dieci» dall’accettazione dell’incarico. Stop all’esecutività della sentenza del Tar e via con l’ispezione. Fissata un’udienza per il 15 aprile 2021. Chissà se basterà un anno per mettere fine alla vicenda.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli