di S.F.
Niente – per ora, poi si vedrà – pergola tenda bioclimatica per un’attività ristorativa nel borgo di Cesi dopo il tentativo avviato lo scorso marzo dal privato coinvolto. Lo ha sancito il Comune di Terni attraverso la chiusura negativa di una specifica conferenza di servizi per una pergola tenda bioclimatica a servizio dell’esercizio commerciale. La storia tuttavia va avanti e, con ogni probabilità , avrà un esito diverso.
Al centro dell’attenzione la costruzione di un’opera pertinenziale che eccede «le caratteristiche dimensionali e qualitative» dell’articolo 21 della legge regionale del 2015. Bene, cosa è successo? Il 3 maggio la Regione ha dato parere poitivo, quindi il 17 giugno si è fatta avanti la soprintendenza – fuori termine – con un parere favorevole con prescrizioni. Esempi? «Le strutture portanti dovranno avere una sezione contenuta nel rispetto delle sole esigenze strutturali. Dovranno, inoltre, essere trattate con vernici opache sottoponendo, preliminarmente alla scrivente per valutazioni di competenza una o più campionature della finitura che si intende adottare; le vetrate dovranno essere del tipo completamente trasparente e non riflettente».
C’è stato l’ok (19 giugno) anche della direzione del dirigente Claudio Bedini. Infine il giudizio del responsabile dell’ufficio attività produttive del Comune: «Tenuto conto della tipologia dell’intervento proposta con il permesso di costruire, l’ubicazione dell’area in zona soggetta a tutela paesaggistica e d’interesse storico culturale e al parere del ministro per i beni e le attività culturali, si esprime parere favorevole a condizione che venga proposta di una soluzione progettuale da ricondurre alle caratteristiche costruttive e materiali di cui all’articolo 21 del rr 2/2015 e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 dell’allegato 1 al Rec comma 2 e 3 l’intervento è subordinato ad apposito atto di indirizzo della giunta comunale e al conseguente disciplinare di occupazione di suolo pubblico». Quindi?
Le condizioni e le prescrizioni indicate sono state accolte e di conseguenza c’è bisogno di modifiche sostanziali: «Equivalgono ad un dissenso al progetto proposto». C’è la conclusione negativa della conferenza dei servizi. In ogni caso il richiedente, come di consueto, potrà produrre osservazioni e documenti per il superamento del dissenso espresso nei vari giudizi.