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Home » Terni, Tar annulla ordinanza di Bandecchi per stop musica in un locale. Decisive le finestre di una casa

Terni, Tar annulla ordinanza di Bandecchi per stop musica in un locale. Decisive le finestre di una casa

C'è la sentenza di merito: «Aspetto illogico della metodologia di misurazione». Mirino sulla modalità utilizzata da Arpa, ricorso accolto

di Simone Francioli
15 Ottobre 2025
in Altre notizie
Tempo di lettura: 4 minuti di lettura
Tar Umbria

Tar Umbria

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di S.F.

Il Tar dell’Umbria ha annullato l’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi – datata 4 settembre 2025 – che aveva disposto ‘l’immediata sospensione di ogni attività musicale, sia all’interno che all’esterno’ di un bar-bistrot cittadino dalle 22 fino alle ore 1 del giorno successivo. Accolto il ricorso della società ricorrente, ‘vittima’ del provvedimento del primo cittadino. Questione di misurazione Arpa e finestre prescelte per il controllo. 

Terni, locali: ordinanza Bandecchi per la musica in un bar. Ricorso al Tar: c’è il primo esito

La curiosa partita ha interessato la società – difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli -, il Comune di Terni (Paolo Gennari, Francesco Silvi), il sindaco Stefano Bandecchi (non si è costituito in giudizio), Arpa Umbria ed un cittadino privato, anche loro non costituiti di fronte al Tar. Alla base della prescrizione restrittiva c’è l’applicazione dell’articolo 50 del Tuel e 9 della legge 447/1995, in quanto dai rilevamenti fonometrici effettuati dall’Arpa in data 25 e 26 luglio 2025 «è emerso il superamento nel periodo di riferimento notturno, del valore limite differenziale a finestre aperte: − valore ambientale (LAeq) 42,9 dB(A) – valore residuo (Lr) 32,9 dB(A) = 10 dB(A), superiore di 7 dB(A) rispetto al limite di 3 dB(A)». Questione tecnica.

La sede di Arpa

La ricorrente si è subito attivata con il ricorso per una serie di motivi. In primis vi sarebbe stata una violazione dell’articolo 9 citato sopra, «in quanto il valore accertato dall’Arpa non determinerebbe alcun superamento del valore limite dato che lo stesso Comune, nella nota del 15 luglio 2025 allegata alla relazione dell’Arpa, ha dichiarato che l’immobile di proprietà della ricorrente ricade, secondo il Piano Acustico Comunale in classe III Aree di tipo misto». Ed «emerge una palese contraddittorietà tra quanto dichiara il Comune – organo competente nella formazione e aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica – è quanto dichiara l’Arpa nella relazione su un elemento sostanziale quale la reale classificazione acustica della zona».

Inoltre ci sarebbe un difetto di istruttoria e motivazione perché «nella nota Arpa, in data 8 agosto 2025, si fa riferimento ad un impianto sito in Via del Centenario, che si trova, però, in tutt’altra zona; nella nota del Comune in data 4 settembre 2025 si fa riferimento a ‘verbali di accertamento’ dell’Arpa, quando in realtà esiste un solo rilevamento eseguito in data 25/26 luglio 2025 presso l’abitazione» del cittadino privato coinvolto. Infine «l’ordinanza risulta immotivata rispetto a quanto impone l’articolo 50 del Tuel, poiché non emerge da nessun accertamento che vi sia uno stress psico-fisco, tanto meno in riferimento alla non meglio precisata ‘popolazione’, e l’unico rilevamento ha interessato una singola persona».

Palazzo Spada

Il Tar spiega che il ricorso è fondato, partendo tuttavia da ciò che non è andato a segno nel ricorso. «Anzitutto, sembra evidente che nessuna rilevanza può assumere l’individuazione del valore limite ambientale di riferimento e della presupposta zona acustica risultante dal Piano comunale, questioni alla base del primo motivo di ricorso, posto che nel provvedimento è stato contestato unicamente il superamento del valore differenziale». Inoltre la «giurisprudenza è concorde nel ritenere che il potere previsto dall’art. 9 della legge quadro 447/1995 non vada riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico». C’è anche altro.

I magistrati amministrativi sottolineano infatti che risulta «inconferente il rispetto degli orari previsti per la musica all’aperto dal regolamento comunale, che disciplina in via generale le attività consentite secondo standard presuntivi di tollerabilità, ma rispetto al quale le ordinanze come quella in esame intervengono nei casi in cui tale tollerabilità – alla luce dei valori massimi fissati dai regolamenti statali applicativi della legge quadro e delle misurazioni effettuate – venga meno». Tutto nato da un esposto di un immobile nelle vicinanze. La curiosità principale riguarda la misurazione di Arpa e le finestre della casa del cittadino coinvolto. L’aspetto decisivo della vicenda.

Foto generica (gonews)

Il Tar entra infatti nel merito sul motivo di ricorso che fa leva sulla presunta non correttezza degli accertamenti effettuati da Arpa: «I riferimenti all’ubicazione dell’impianto ed alla pluralità degli accertamenti costituiscono, all’evidenza, meri errori materiali, ininfluenti. Né può rilevare la circostanza che Arpa non abbia effettuato misurazioni nelle abitazioni degli altri residenti nella zona che avevano effettuato segnalazioni, posto che, evidentemente, dovendosi assicurare il rispetto dei livelli sonori in tutte le ubicazioni residenziali (e non, ad esempio, di una media ponderata), la ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’esito di rilevamenti in altre abitazioni; senza contare che, secondo quanto precisato dal Comune, l’abitazione di F.T. risulta, tra quelle dei segnalanti, la più lontana dal locale della ricorrente».

Tuttavia per il Tar sono fondati «alcuni profili di censura concernenti le misurazioni del livello di rumore differenziale effettuate dall’Arpa in data 25/26 luglio 2025. Non quello sull’inidoneità degli strumenti, posto che la difesa del Comune di Terni ha sottolineato che i fonometri erano corredati dei certificati di taratura in corso di validità. Ma quelli che riguardano la diversità delle finestre dell’abitazione del sig. F.T., attraverso le quali sono state effettuate le misurazioni, rispettivamente, del livello di rumore ambientale e di quello del rumore residuo». Sì, perché «è ragionevole supporre che i livelli di rumore ambientale e di rumore residuo debbano essere misurati dalla stessa posizione. La circostanza che le finestre siano invece diverse si evince dalle fotografie contenute nella relazione dell’Arpa». Non male. 

Tar Umbria

Ciò tuttavia «non consente di superare la censura in esame. Le modalità della misurazione prospettate dalla ricorrente non vengono smentite, e, in considerazione del fatto che la seconda finestra è più protetta rispetto alla prima rispetto ai rumori antropici e comunque non riconducibili alla musica, trova conferma l’ipotesi che il rumore residuo misurato a musica possa senz’altro risultare inferiore rispetto a quello che si potrebbe rilevare effettuando la misurazione dalla medesima finestra dalla quale è stato misurato il rumore ambientale (quello complessivo, con tutte le sorgenti di emissione sonora in funzione), con conseguente alterazione, in aumento, del livello differenziale». 

E la «fondatezza dell’ultimo profilo di censura esaminato, in quanto concernente un aspetto illogico della metodologia di misurazione che non può escludersi sia risultato determinante ai fini del superamento del valore limite differenziale consentito, determina l’accoglimento del ricorso, da cui discende l’annullamento del provvedimento impugnato». Ordinanza ‘cassata’. Firma il presidente Pierfrancesco Ungari.

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