Nuovo decreto Covid approvato: le misure

Sarà valido dal 7 al 30 aprile: arancione e rosso unici ‘colori’ salvo evidenti miglioramenti. Scuole, apertura fino alla 1° media. Obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario

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Niente ‘giallo’ fino al prossimo 30 aprile (le Regioni saranno ‘arancioni’ o ‘rosse’ in linea con l’ultimo decreto legge), un riferimento a possibili allentamenti delle misure (ma nessun automatismo né date oltre le quali sarà possibile farlo) se i dati territoriali dovessero migliorare in maniera significativa, possibilità per le Regioni di applicare misure da ‘zona rossa’ (a prescindere dai numeri) se il rischio di diffusione del virus dovesse essere elevato, nessuna facoltà – per gli stessi governatori regionali – di chiudere le scuole fino alla 1° media, anche nelle ‘zone rosse’.

UMBRIA ‘ARANCIONE’ POI PASQUA IN ‘ROSSO’: TUTTE LE REGOLE IN VIGORE
COMMERCIO: CHIUSURE A PASQUA MA C’È CHI RESTERÀ APERTO

Questi gli elementi che caratterizzano – come aveva anticipato Il Corriere della Sera in mattinata – il nuovo Decreto Legge che il Governo ha approvato mercoledì sera e che sarà valido dal 7 al 30 aprile. Un documento in continuità con il precedente ma con alcuni ‘aggiustamenti’, in minima parte frutto del confronto politico interno alla stessa maggioranza, fra ‘rigoristi’ – guidati dal ministro della salute Speranza – e ‘aperturisti’.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Il nuovo Decreto, il secondo del Governo Draghi, prevede la conferma del coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del mattino, con possibilità di spostarsi al di fuori di questi orari solo per motivi di lavoro, salute o necessità particolari. Senza la possibilità di diventare ‘gialli’ almeno fino al 30 aprile, resteranno in vigore le restrizioni relative alla mobilità. In ‘arancione’ non si potrà uscire dal proprio comune di residenza – salvo i motivi citati o la disponibilità di seconde case, anche fuori regione – con la possibilità di andare a trovare parenti ed amici una sola volta al giorno e massimo in due persone (esclusi minori di 14 anni e disabili/non autosufficienti conviventi). In ‘rosso’ si potrà uscire di casa solo per lavoro/salute, acquisto di generi di prima necessità ed altre esigenze particolari, senza più la ‘deroga pasquale’ (valida dal 3 al 5 aprile) di poter andare a trovare parenti ed amici.


La nota stampa del Governo

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.
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