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Home » Umbria, processi lenti e risarcimenti record

Umbria, processi lenti e risarcimenti record

di Simone Francioli
30 Marzo 2016
in Attualità, Cronaca, Dal territorio
Tempo di lettura: 2 minuti di lettura
Il presidente della Corte d'appello, Giancarlo Massei

Il presidente della Corte d'appello, Giancarlo Massei

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di Umberto Maiorca

Vittime della giustizia due volte. La prima volta a causa della “durata irragionevole del processo” e la seconda per la “durata irragionevole” del percorso per ottenere il risarcimento da parte dello Stato. Quella che il presidente reggente della Corte d’appello, Giancarlo Massei, ha definito «la Pinto su Pinto». In altre parole: il processo troppo lento produce un danno al cittadino, per cui scatta il risarcimento deciso dalla Corte d’appello competente. La quale liquida una determinata somma. Il ministero dell’Economia, però, non paga e il cittadino deve rivolgersi al Tribunale amministrativo per pungolare il ministero affinché metta a bilancio il pagamento delle somme.

Alcuni dati ed esempi La Corte di appello di Perugia ha avuto la competenza territoriale fino al dicembre 2015 per l’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo per i procedimenti esauriti nel Lazio. Una mole di lavoro che ha portato ad una pendenza complessiva al 30 giugno 2015 (ultimi dati forniti dalla Corte d’appello) di 9.260 procedimenti da smaltire. Il ministero della Giustizia ha attribuito alla Corte di Perugia 8 giudici ausiliari da destinare “anche” alla trattazione dei procedimenti ex lege Pinto. È naturale pensare che se non arriva anche il personale amministrativo adeguato non si potrà «consentire il rispetto dei programmi di smaltimento il prodursi di ulteriori procedimenti da irragionevole durata, quelli che vengono indicati come Pinto su Pinto» ha concluso il presidente Massei.

Il secondo aspetto della questione riguarda il Tribunale amministrativo, al quale il cittadino si rivolge per ottenere il pagamento da parte del ministero dell’Economia. A palazzo Florenzi sono state 476 le istanze depositate nel 2014 e 611 nel 2015. I giudici amministrativi hanno lavorato, ma «anche qui detratti dal numero complessivo dei ricorsi pendenti, ne rivelano però una riduzione (da 1850 a 1701)». Da un primo e veloce controllo tra le sentenze emesse nel trimestre gennaio-marzo dal Tar, ci si imbatte in almeno 12 decisioni al mese (36 nel trimestre), per somme che variano da un minimo di mille euro per arrivare fino a 13mila euro di risarcimento. Ai quali vanno aggiunte le spese legali, in media 1.000 euro. Le sole sentenze del mese di marzo hanno previsto un risarcimento di 8.250, 6.250, 13.000, 4.350, 2.250, 6.000 (per tre ricorrenti), 11.550, 6.450 (per due ricorrenti) e 8.450 euro. Stesso andamento per gennaio e febbraio.

Sentenze fotocopia sul «ricorso in epigrafe con il quale si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex legge n. 89/2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di … euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi … euro, oltre accessori di legge». Le procedure si sono snellite, visto che «l’Avvocatura dello Stato, nelle more della decisione sul ricorso, ha depositato documentazione attestante l’intervenuta emissione dell’ordinativo di pagamento delle somme per cui è causa».

Per cui il Tar dichiara la «cessazione della materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse», ma con la «condanna alle spese di lite del Ministero della Giustizia secondo il criterio della soccombenza “virtuale”, nella misura di cui in dispositivo, essendo comunque l’ordinativo di pagamento emesso dopo la notificazione del gravame». La stima più attendibile sulla cifra da risarcire e sulla maturazione dei danni per l’estrema lentezza del procedimento, senza calcolare gli interessi, arriva a 20 milioni di euro all’anno da parte dello Stato.

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