di S.F.
La richiesta di ottemperanza della sentenza – passata in giudicato nel febbraio 2020 – a favore e l’annullamento della nota dell’Organo straordinario di liquidazione trasmessa alla società il 12 aprile del 2021 in merito alla richiesta di insinuazione del credito nella massa passiva. Questo aveva chiesto la Krea Costruzioni srl in merito al Tar Umbria in merito alla ‘famosa’ revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di restauro e adeguamento funzionale del teatro Verdi, con focus sul I stralcio e lotto per oltre 1,5 milioni di euro: il Tribunale ha sentenziato l’inammissibilità perché, in estrema sintesi, i 130 mila euro in ballo sono di competenza dell’Osl.
La questione
Come noto la Krea ha vinto il ricorso al Tar per via della condotta del Comune nel revocare l’aggiudicazione e, dunque, da palazzo Spada deve arrivare un risarcimento danni a cinque zeri. Ed ecco il motivo del ricorso sull’ottemperanza: per l’amministrazione tale cifra è a carico dell’Osl (dunque alla società narnese spetterebbe il 60% per via della procedura semplificata), invece per la ricorrente il fatto si è concretizzato nel 2019 e quindi, di conseguenza, la partita è in mano al Comune. Gli avvocati coinvolti sono Giovanni Diotallevi Alessandra Fagotti (Krea), Paolo Gennari e Francesco Silvi (Comune). L’organo straordinario di liquidazione non si è costituito in giudizio alla pari della Regione Umbria.
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Il risarcimento
Al centro dell’attenzione la mancata esecuzione della sentenza visto che Krea ancora non ha incassato nulla. Il Tar spiega che «nel caso di specie, il credito vantato dalla ricorrente per effetto della sentenza da ottemperare è sorto in conseguenza di ‘atti o fatti di gestione’ verificatisi nel corso nell’anno 2017, ovvero prima della dichiarazione di dissesto del Comune di Terni intervenuta nell’anno 2018; per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare, ‘…la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente’». In definitiva quindi il Tar ha ritenuto di «dover accogliere l’eccezione proposta dal Comune di Terni di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, rientrando il credito vantato dalla ricorrente nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e non potendo d’altra parte la società ricorrente acquisire alcuna utilità dal preteso annullamento degli atti con i quali è stata ammessa seppur in via ufficiosa al passivo della gestione liquidatoria, stante la mancata formulazione di qualsivoglia istanza di pagamento». Ricorso inammissibile.