Terni, revoca appalto Verdi: ‘conto’ salato per il Comune

C’è la sentenza del Tar sul ricorso della Krea Costruzioni: accertata la responsabilità precontrattuale, risarcimento danni da 128 mila euro. Le colpe dell’amministrazione

Condividi questo articolo su

di S.F.

Accertamento della responsabilità precontrattuale e condanna al pagamento in favore della Krea Costruzioni per un totale di 128 mila 539 euro. Eccolo il ‘conto’ che il Tar dell’Umbria ha sentenziato a carico del Comune di Terni per la revoca dell’appalto – deliberata in giunta il 10 agosto del 2017 – legato ai lavori di restauro ed adeguamento funzionale del teatro ‘Verdi’, vinto all’epoca della Krea Costruzioni. Di fatto una via di mezzo tra ciò che aveva indicato palazzo Spada e la richiesta della società vincitrice. Difficilmente la storia finirà qui considerata la possibilità d’appello.

FEBBRAIO 2018: «REVOCA ILLEGITTIMA»

Il progetto di Salvatoni

La storia in sintesi

In sostanza il 30 dicembre del 2016 la Krea – in Ati con Officine Leoncini e C. srl – aveva ottenuto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto (primo stralcio) per un importo di 1 milione 535 mila euro, con successiva consegna delle aree di cantiere datata 10 marzo 2017. Bene, tutto liscio. Peccato che la stipulazione del contratto non c’è mai stata in quanto il Comune decise di ‘tagliare’ la procedura per il non raggiungimento dell’adeguato grado sismico. Altro problema: la società narnese venne a conoscenza dell’iter di revoca solo l’11 ottobre 2017, ad oltre due mesi dalla famosa delibera dell’esecutivo Di Girolamo di agosto. Il nocciolo della questione è l’indennizzo riguardante il ‘danno emergente’, con notevole divergenza tra le parti: poco più di 12 mila euro contro gli oltre 220 mila richiesti dalla Krea. Lo scorso 23 ottobre l’amministrazione ha concluso il procedimento revocando l’aggiudicazione, tirando in ballo anche il parere della soprintendenza e l’impossibilità di portare avanti l’ormai vecchio progetto.

10 AGOSTO 2017, L’ESECUTIVO DELIBERA LA REVOCA IN AUTOTUTELA

Il teatro Verdi

Il contenuto lesivo e l’emersione dei guai statici

Il Tar sentenzia che, in effetti, qualche danno per la Krea è stato creato: «Pur avendo la deliberazione – la spiegazione dei magistrati – di giunta n. 214/2017 gravata con il ricorso introduttivo valenza endoprocedimentale, quale mero atto di impulso agli uffici a provvedere alla revoca – poi successivamente disposta con determina dirigenziale n. 3562/2019 – essa presenta sicuro contenuto lesivo quantomeno nella parte in cui stabilisce di non procedere alla stipulazione del contratto per fatto estraneo alla volontà dell’aggiudicatario, fatto di per sé idoneo ad integrare la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante». Discorso diverso per la richiesta di annullamento dei vari atti impugnati: «A prescindere dalla conoscenza delle problematiche di ordine statico già durante l’espletamento della gara, ne è indiscutibile la piena emersione successivamente all’aggiudicazione stessa, se è vero che la stessa Regione pur rilasciando il 23 maggio 2017 parere positivo all’autorizzazione sismica, ha evidenziato una ‘vita nominale’ dell’intero edificio stimata in meno di tre anni si da minare seriamente la valutazione circa l’opportunità di realizzazione dei lavori del primo stralcio per cui è causa. Infatti il competente servizio sismico regionale con nota prot n. 65563/2017 ha rappresentato al Comune l’inadeguatezza del progetto predisposto al miglioramento sismico, molto al di sotto dei valori ordinariamente accettati e suggeriti dalla direttiva sui beni culturali per gli edifici tutelati quale quello di specie. Non può condividersi l’assunto di parte ricorrente circa la prevedibilità della breve ‘vita nominale’ dell’edificio già in fase di gara o di aggiudicazione, non essendo esso comprovato da sufficienti elementi probatori, così come l’argomento della inerenza dell’appalto alla sola parte strutturale della torre scenica e non alle restanti parti del teatro». I legali della Krea sono Alessandra Fagotti e Giovanni Diotallevi.

IL RINVIO DELL’UDIENZA IN ESTATE

Il teatro Verdi

Il buon andamento, il danno e l’ingerenza

Si prosegue sullo stesso tema: «Giova sul punto rilevare – evidenzia il Tar – la differenza tra la conoscenza delle condizioni di pericolo statico emergenti dal progetto definitivo ed i successivi (rispetto all’aggiudicazione) esiti finali della progettazione che hanno dimostrato il non raggiungimento di un grado di protezione sismica adeguato. Ciò detto, l’assunto di parte ricorrente comporterebbe l’effetto della rinnovazione della procedura di riesame pur in presenza di una conclamata inadeguatezza sotto il profilo della sicurezza sismica, il che contrasta con i fondamentali principi di buon andamento dell’attività amministrativa, a nulla rilevando nemmeno la perdita dei previsti finanziamenti pubblici». Come detto è invece parzialmente accolta la richiesta di risarcimento per l’interruzione del procedimento: «Il danno risarcibile – viene specificato – va circoscritto nei limiti dell’interesse negativo, contrapposto all’interesse all’adempimento, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto (danno emergente) sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione di contratti vantaggiosi (lucro cessante). La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per scorretta gestione del procedimento di gara, secondo il suesposto orientamento, presuppone la lesione in capo al concorrente di una posizione di affidamento incolpevole in merito all’aggiudicazione del contratto o, quantomeno, in merito alla conclusione della gara; la posizione dell’aggiudicatario definitivo rivestita come visto dalla ricorrente può essere senza dubbio configurata quale meritevole di tutela ai sensi dell’art. 2043 c.c., per concretare l’elemento dell’ingiustizia del danno, essenziale in chiave di configurabilità della responsabilità risarcitoria. L’aggiudicatario definitivo, è infatti pacificamente titolare se non di un diritto soggettivo alla stipulazione, quantomeno di una aspettativa qualificata al perfezionamento del contratto». Dunque?

TERNI, MAXI APPALTO MATTEOTTI: KREA UNICA UMBRA IN GARA

Palazzo Spada

L’azione del Comune: bocciatura

«Nel caso di specie il comportamento – giudica il Tar – del Comune di Terni, fermo restando la legittimità della revoca, possa connotarsi in termini di violazione dei canoni di correttezza e lealtà esigibili». Insomma, si poteva fare diversamente: «Va evidenziato il lunghissimo lasso temporale intercorrente tra l’aggiudicazione (30 dicembre 2016) la comunicazione di avvio del procedimento di revoca (5 settembre 2017) peraltro negligentemente non recapitata alla ricorrente ed il concreto ritiro dell’aggiudicazione (23 ottobre 2019) pari a quasi tre anni, a dimostrazione della negligenza della stazione appaltante, anche per l’evidente ingerenza dell’organo politico in attività di tipo gestionale». Il Tribunale amministrativo regionale insiste molto sul punto visto che parla di «abnorme ritardo dell’amministrazione nell’avvio e nella stessa conclusione del procedimento di revoca, abbondantemente oltre il termine pur non perentorio, di fatto paralizzando la stipulazione del contratto pur in seguito al formale invito recapitato a Krea Costruzioni il 12 aprile 2017, circostanza che già denota la negligenza; in secondo luogo va rilevata la colpa della stazione appaltante anche in relazione al mancato coinvolgimento dell’aggiudicataria nel procedimento di ritiro, il quale pur non rilevando come detto sul piano della legittimità assume sicura rilevanza quanto agli effetti risarcitori». Si va avanti: «Infine, sempre quanto all’elemento soggettivo deve rilevarsi la sicura conoscenza da parte del Comune resistente già nel periodo antecedente all’aggiudicazione della presenza di forti criticità sotto il profilo della staticità del teatro Verdi, seppur ancora ignorandosi le problematiche circa l’esigua ‘vita utile’ come visto emerse con la pec del 5 aprile 2017. Posto infatti come il progetto esecutivo sia stato validato il 23 aprile 2014, con atto del 3 ottobre 2016 il Rup ha richiesto al progettista esterno, Salvatoni, integrazioni al fine del miglioramento sismico, ricevendo le richieste integrazioni il 6 dicembre 2016; è mancata pertanto da parte del Comune la necessaria ponderazione in ordine alla fattibilità complessiva dell’intervento di recupero del teatro comunale e, soprattutto, al rapporto costi benefici, la quale avrebbe potuto suggerirne una rimeditazione in tempo utile ad evitare l’affidamento dei partecipanti ed in particolare dell’aggiudicatario. Va pertanto affermata la colpa dell’amministrazione quanto alla domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale». E la Krea in tutto ciò? «Da escludersi un concorso colposo dell’impresa ricorrente, poiché pur dovendo l’appaltatore rilevare, secondo l’ordinaria diligenza professionale esigibile, eventuali carenze del progetto, le problematiche riscontrate nella fattispecie attengono non già al singolo lotto appaltato ma al progetto complessivo di recupero del teatro approvato dall’amministrazione». Il Comune è stato difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi.

23 OTTOBRE 2019, CHIUSA LA REVOCA KREA

L’indennizzo

Si passa al conteggio. La Krea ha depositato diversi documenti in tal senso: spese contrattuali, premio per la cauzione definitiva, costituzione dell’Ati, spese di pubblicità legale e sopralluoghi del cantiere per un totale di 19 mila 202 euro. A ciò si aggiungono gli esborsi per l’elaborazione dell’offerta tecnica, consulenza fiscale, amministrativa, legale e finanziaria per prendere parte alla gara, tutto quantificato in 89 mila 41 euro. «Diversamente da quanto sostenuto dal Comune sia in sede procedimentale che in giudizio, il ‘danno emergente’ – ricorda il Tar – riconosciuto al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento deve essere commisurato, ai sensi dell’ art. 21-quinquies della L. 241/1990, ai costi sostenuti dalla società fino al momento della revoca». Inoltre c’è il danno per il mancato utilizzo di personale e di mezzi che avrebbero dovuto essere utilizzati nell’appalto aggiudicato, le cosiddette spese di struttura. «La ricorrente ha diritto al rimborso, a titolo di risarcimento del danno emergente, delle spese generali (costo del personale e costo della struttura) nella misura del 25% dell’importo sopra determinato per le spese vive di partecipazione alla gara (108 mila 243 euro) ovvero per 27 mila 60 euro». Niente da fare invece per la domanda risarcitoria per il lucro cessante, «non avendo parte ricorrente fornito la necessaria prova della perdita di occasioni di guadagno ovvero della perdita di ulteriori occasioni contrattuali».

TEATRO VERDI, IL BANDO IN DUE FASI

La cifra definitiva

Giochi chiusi, per ora. Il Comune – vedremo se ci sarà un ricorso al Consiglio di Stato da una o dall’altra parte – deve risarcire: «L’amministrazione resistente deve essere condannata al risarcimento, a titolo di responsabilità precontrattuale, della somma di 128 mila 539 euro corrispondente alle spese inutilmente sostenute dalla ricorrente per la partecipazione alla gara revocata. Tale somma va incrementata con la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stata disposta la revoca della gara fino alla pubblicazione della sentenza nonché degli interessi nella misura legale da quest’ultima data fino al soddisfo effettivo». Per un ente in dissesto finanziario non è il massimo.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli