Aia Terni Biomassa, Comune ko al Tar: arriva la sentenza

Palazzo Spada aveva chiesto il rinvio e invece arriva il giudizio di merito: 3 mila euro da pagare a società e Regione. L’impianto è autosospeso da oltre un anno

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di S.F.

Il ricorso è stato tenuto ‘in vita’ nonostante l’impianto sia ‘sospeso’ da oltre un anno e ora è arrivata la sentenza. Negativo per il Comune di Terni che, adesso, dovrà sborsare 3 mila euro – da dividere tra Regione e società – per le spese di giudizio: il Tar dell’Umbria dice no all’amministrazione in riferimento alla determina dirigenziale di palazzo Donini del 22 marzo 2017 che diede il via libera all’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l’impianto di coincenerimento dei rifuti non pericolosi di via Ratini. Respinto la richiesta di annullamento del documento. Stesso destino ci fu per il tentativo del Comitato No Inceneritori.

A MARZO 2021 IL COMUNE AVEVA CHIESTO IL RINVIO
22 MARZO 2017, LA DETERMINA IMPUGNATA AL TAR (.PDF)

Le ragioni del Comune

L’amministrazione aveva lamentato che in «sede di rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale, la Regione Umbria non avrebbe tenuto conto del ‘dissenso qualificato’ del sindaco di Terni (all’epoca Leopoldo Di Girolamo, ndR), dovendosi pertanto rimettere il procedimento al consiglio dei Ministri». Inoltre per palazzo Spada c’era «l’illegittimità delle motivazioni nella parte in cui vi si afferma che l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione». Infine tra le ragioni esposte anche il fatto che la Regione Umbria «non avrebbe fornito la prova dell’improbabilità della causazione del danno, essendo invertito per effetto del principio di precauzione l’onere probatorio». Per il Tar – quantomeno nei primi due casi – tutto privo di fondamento. A difendere il Comune gli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, quindi Anna Rita Gobbo per la Regione, Roberto Baldoni e Bartolomeo Cozzoli per Terni Biomassa.

NEL 2019 ERA STATO RESPINTO IL RICORSO DEL COMITATO NO INCENERITORI

Terni Biomassa

Il Tar boccia: il no del sindaco

Si parte dalla posizione di Di Girolamo: «Nell’ultima seduta della conferenza – il giudizio del Tar – di servizi del 10 febbraio 2017, il sindaco ha dichiarato che al momento ‘non vi siano le condizioni per dettare le prescrizioni all’adozione del provvedimento Aia, mancandone, così come riportato in premessa, i necessari elementi costitutivi e pertanto si dichiara contrario al rilascio dello stesso provvedimento’. Ritiene il Collegio che tale posizione non possa essere considerata legittima e rappresenti un mero dissenso di massima, espressione di una posizione meramente interlocutoria che rinvia surrettiziamente la manifestazione definitiva della volontà a un tempo successivo alla chiusura della conferenza e che non può pertanto essere valutata in termini negativi, in quanto proveniente da amministrazione che ha sostanzialmente dichiarato di non essere in grado di esprimersi». Inoltre il Tribunale amministrativo regionale sottolinea che la «posizione negativa del sindaco era già stata espressa nella seduta della conferenza di servizi del 4 settembre 2015, senza però che in tal sede il sindaco stesso si fosse premurato di esercitare i propri poteri ex artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, disponendo un’indagine epidemiologica in seno alla conferenza medesima che gli avrebbe consentito, in occasione delle successive sedute, di esprimere non un dissenso privo di qualsivoglia riscontro fattuale e motivazionale, bensì le prescrizioni di cui agli stessi artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, ai fini del loro recepimento nell’autorizzazione integrata ambientale». Non si sono costituiti in giudizio la Usl 2, Arpa Umbra, l’Ati 4 e il comando provinciale dei vigili del fuoco.

NEL 2020 IL COMUNE AVEVA CONFERMATO L’INTERESSE ALLA DECISIONE

L’impatto sulla salute

Si passa ad altro. Il Tar ricorda che è «indimostrato il paventato danno alla salute ed all’ambiente, atteso che le modifiche apportate all’impianto di incenerimento per renderlo conforme alla determina Aia in contestazione ‘hanno trovato comunque recepimento nella riduzione dei limiti per taluni inquinanti emessi in atmosfera, in via cautelativa e precauzionale fino al valore minimo delle Bat di settore’ (cfr. pag. 15 determina Aia), con ciò determinando un significativo miglioramento dell’impatto ambientale dell’impianto rispetto alla precedente autorizzazione del 2009, come comprovato ex actis dal parere della Usl Umbria 2, reso nel corso della riunione della conferenza di servizi del 4 settembre 2015. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell’invocato principio di precauzione… attesa l’assenza di qualsivoglia documento, studio o parere scientifico che dimostri la pericolosità ambientale dell’impianto di Terni Biomassa». Non è finit: «Deve essere disatteso l’ultimo motivo. Si lamenta che la Regione Umbria non avrebbe fornito la prova dell’improbabilità della causazione del danno, avendo tutti gli enti intervenuti alla conferenza di servizi preso atto del fatto che l’esercizio dell’impianto in questione in costanza del nuovo regime di Aia, avrà una valenza ambientale meno impattante di quella antecedente». Il ricorso era stato depositato proprio il 22 maggio 2017 e l’udienza di merito si è svolto lo scorso 27 aprile.

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