Nel marzo del 2022 erano stati condannati dalla Corte dei Conti dell’Umbria a risarcire il Comune di Narni per complessivi 148.990 euro (29.798 euro ciascuno). Ora la terza sezione centrale d’appello della Corte dei Conti ha ribaltato quella decisione, assolvendo da ogni contestazione l’ex sindaco di Narni Francesco De Rebotti, l’allora vice sindaco – e assessore anche nell’attuale giunta Lucarelli – Marco Mercuri, gli ex assessori Marco De Arcangelis e Piera Piantoni e la dirigente comunale Lorella Sepi.
La vicenda è quella del canile comunale e a tutti la magistratira contabile aveva contestato una «gestione inefficiente, contraria ai principi eurounitari e interni in materia di gare ad evidenza pubblica, produttiva di un danno alla concorrenza e imputabile a condotta gravemente colposa, del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi». In particolare, per la procura regionale della Corte dei Conti dell’Umbria, a seguito delle indagini della Guardia di finanza, il Comune aveva «violato le regole dell’evidenza pubblica, omettendo di effettuare le gare previste e ricorrendo a reiterate proroghe di diritto e di fatto», con il servizio «posto in essere senza alcun atto formale di assegnazione dal 2015 al 2020».
Una lettura accolta dalla Corte dei Conti dell’Umbria, con la conseguente sentenza di condanna del 2022, a cui le difese – gli avvocati Ermanno Ventura per De Rebotti, Alberto Romano e Federica Mazzella per Sepi, Marco Franceschini per Mercuri e Anna Befani per De Arcangelis e Piantoni – si sono opposte, impugnando quella decisione in appello e con successo, vista l’assoluzione decretata. Nella sentenza, la terza sezione centrale d’appello – presidente Tammaro Maiello – osserva che in quel contesto, «caratterizzato da numerosi e prolungati contenziosi e da esigenze di tutela di ordine sanitario e degli esseri animali, non può essere mosso agli appellanti un rimprovero a titolo di colpa grave, non riscontrandosi nella fattispecie una condotta illecita posta in essere senza quel minimo di diligenza, prudenza o perizia necessaria a impedire il danno, inosservante dei più elementari dettami di diligenza, prudenza e delle basilari regole tecniche di una data professione».
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