Il Governo ha pubblicato lunedƬ tutta una serie di risposte alle domande ed ai dubbi più frequanti in merito al Decreto Legge che stabilisce la ‘zona rossa’ in Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutti i giorni festivi e prefestivi. Di seguito domande e risposte.
Dopo lāapprovazione del cosiddetto ‘decreto Natale’ (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarĆ ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in unāaltra Regione?
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.
E sarĆ possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessitĆ o di salute?
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.
SCARICA IL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE (.PDF)
Durante le feste sarĆ consentito andare a trovare amici o parenti?
La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino lāuscita dalla regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:
- nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarĆ possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo allāinterno della stessa regione, tra le ore 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sĆ© i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestĆ genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarĆ possibile spostarsi liberamente, fra le ore 5 e le 22, allāinterno del proprio comune: conseguentemente sarĆ possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarĆ possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un comune diverso dal proprio, ma sempre e solo allāinterno della stessa regione, tra le ore 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sĆ© i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestĆ genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarĆ possibile, per chi vive in un comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le ore 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in unāaltra regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia: conseguentemente, sarĆ possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.
ZONA GIALLA, ARANCIONE O ROSSA: COSA CAMBIA
Cosa si intende con i termini ‘residenza’, ‘domicilio’ e ‘abitazione’?
- La residenza ĆØ definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed ĆØ quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dellāapplicazione del Dpcm, dunque, lāabitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuitĆ e stabilitĆ (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante lāanno) o con abituale periodicitĆ e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicitĆ nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
In quali casi ĆØ possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C’ĆØ un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?
Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto ‘decreto Natale’ (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, allāinterno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. Ć consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in cittĆ diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). SarĆ possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?
SarĆ possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderĆ con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o lāabitazione.
Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal ‘colore’ dellāarea in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?
Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto ‘decreto Natale’ (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni. In particolare:
- nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le ‘zone rosse’;
- negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le ‘zone arancioni’.
Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in unāaltra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in unāaltra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrĆ tornare al lavoro ma poi non si potrĆ rientrare nella seconda casa.
I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.
Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?
Fino al 23 dicembre, tale spostamento ĆØ consentito esclusivamente restando allāinterno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarĆ possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo allāinterno della stessa Regione, dalle ore 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sĆ© i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestĆ genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o allāestero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con lāaltro genitore?
SƬ, come giĆ precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da ‘necessitĆ ’, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per lāestero, ĆØ comunque necessario consultare lāapposita sezione sul sito del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.
Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarĆ consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non ĆØ possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire lāassistenza necessaria: di norma la necessitĆ di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli giĆ assiste.
In base alle disposizioni in vigore, ĆØ consentito recarsi in un altro comune o in unāaltra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso unāaltra regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:
- all’interno dello stesso comune;
- dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per ‘motivi di necessitĆ ’?
La valutazione circa lāeventuale sussistenza di motivi di necessitĆ , in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa allāautoritĆ competente indicata dallāarticolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, ĆØ di norma il prefetto del luogo dove la violazione ĆØ stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dallāagente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività , si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
SƬ, come previsto dallāart.1, comma 3, del cosiddetto ‘decreto Natale’ (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile ĆØ quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante lāutilizzo di un veicolo.
In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessitĆ , rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa allāautoritĆ competente indicata dallāarticolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, ĆØ di norma il prefetto del luogo dove la violazione ĆØ stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dallāagente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.