di Gabriele Ripandelli
Dopo l’espulsione del proprio figlio da una scuola superiore dello spoletino per bullismo, avevano presentato ricorso al Tar chiedendo 25 mila euro all’istituto. Ora i giudici hanno deciso, respingendo il ricorso presentato dai genitori del ragazzo e dando ragione all’istituto.
Il provvedimento
Il ragazzo, si legge nella sentenza, era stato espulso dall’istituto di istruzione superiore per «atti gravi verificatisi ai danni di un altro studente». Non solo, «il provvedimento disciplinare assunto con delibera del consiglio di istituto e deliberato dal dirigente scolastico» prevedeva per lo studente «l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutino finale e conseguente non ammissione alla classe successiva».
Gli argomenti del ricorso
Di fronte a quella decisione, i genitori del giovane hanno presentato ricorso lamentando un danno stimato in 25 mila euro per l’espulsione e la perdita dell’anno scolastico. «Il figlio prima dell’episodio contestato – sono alcuni degli argomenti sostenuti in opposizione al provvedimento della scuola – ha sempre tenuto un comportamento dentro e fuori dall’ambiente scolastico. […] Lo stesso minore avrebbe agito sotto l’influenza negativa di un compagno scuola fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica […] La sua condotta sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno di scuola». Per quanto riguarda i provvedimenti impugnati, secondo i genitori e il loro legale sarebbero illegittimi per la «mancata adozione o, comunque, mancata pubblicazione del regolamento di disciplina contenente la previsione dei comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare, delle sanzioni e degli organi competenti alla loro irrogazione». Inoltre viene considerata «l’incompetenza dell’organo che ha irrogato la sanzione», il «difetto di istruttori sul comportamento tenuto» e il «difetto di motivazione in ordine alla decisione di irrogare la sanzione massima dell’espulsione». Infine, in relazione all’allontanamento dalla comunità scolastica e all’esclusione dallo scrutinio finale, è stata chiesta la «violazione della regola secondo cui le sanzioni devono comunque essere collegate a fatti o eventi scolastici ed essere di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambito scolastico». Inoltre, lo studente viene considerato «eccessivamente penalizzato per l’impossibilità di iscriversi in altre scuole».
Ammesso allo scrutinio ma bocciato
Il Tar dell’Umbria ha accolto l’istanza cautelare limitatamente all’esclusione dallo scrutinio finale e ha rigettato il ricorso. I fatti, in sostanza, vengono ritenuti così gravi da giustificare le sanzioni. In attesa del giudizio del tribunale, il consiglio di classe aveva sottoposto lo studente allo scrutinio di fine anno, con giudizi «insufficienti nella valutazione del comportamento e del rispetto del regolamento della scuola e della convivenza civile, gravi insufficienze in tre materie, insufficienze in due materie e ‘non classificato’ in tre materie, oltre che in scienze motorie e sportive e in religione cattolica/attività alternativa». I genitori avevano però chiesto che il provvedimento venisse considerato illegittimo perché al ragazzo «non sarebbe stata data la possibilità di seguire le lezioni, in presenza o da remoto, per le ore necessarie alla validazione dell’anno scolastico e, comunque, per la valutazione della sua preparazione e, quanto al voto riservato al comportamento, senza che fosse data al discente la possibilità di porre in essere condotte riparatorie».
La sentenza
Nella sentenza del Tar umbro si legge che il regolamento di istituto è presente nel sito internet della scuola e nell’articolo 68 parla specificamente delle norme generali di comportamento e delle sanzioni irrogabili. Qui è espressamente previsto che l’allontanamento è deliberato dalla giunta esecutiva, sentito il parere del collegio degli educatori, facendo quindi cadere l’accusa di incompetenza. Per quanto riguarda invece le ripercussioni nell’ambiente scolastico «si dà conto della preoccupazione espressa dai genitori della vittima e dalle famiglie degli altri studenti rispetto all’eventualità del ritorno a scuola degli autori dell’aggressione». Infine relativamente alla gravità dei fatti si legge: «Si pensi ai passaggi relativi alle suppliche urlate dalla vittima ai propri compagni perché ponessero fine all’aggressione e alla considerazione della prestanza fisica dell’odierno ricorrente, che gli avrebbe consentito di fermare la violenza dell’altro o, quanto meno, di rifiutarsi di proseguirne l’azione». Il fatto oggetto di contestazione sarebbe stato ammesso dal ricorrente dinnanzi alla dirigente scolastica e alla presenza del padre. La decisione finale – nel merito – è stata quella di rigettare il ricorso e confermare le decisioni assunte dall’istituto.