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Home » Mascherine in classe per ‘under 12’, i dubbi del Consiglio di Stato

Mascherine in classe per ‘under 12’, i dubbi del Consiglio di Stato

di Simone Francioli
2 Marzo 2021
in Ambiente e salute, Coronavirus, Dal territorio, In evidenza
Tempo di lettura: 3 minuti di lettura
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Sospensione dell’obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della giornata scolastica. Lo ha stabilito il presidente della III° sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, Franco Frattini, con un decreto monocratico riguardante un’alunna che aveva mostrato difficoltà respiratorie. Il provvedimento è nato da un ricorso depositato al Tar Lazio dai genitori di una bambina che frequenta un istituto di Bolzano, contro l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale.

IL PROVVEDIMENTO MONOCRATICO DI FRATTINI

La premessa 

Il mirino è sui minori di 12 anni: «Considerato – si legge nel dispositivo – che l’ordinanza appellata, dopo un’articolata disamina delle disposizioni contestate, ha rilevato che l’obbligo indiscriminato per tutti gli scolari di età compresa tra 6 e 12 anni non trova, nella documentazione scientifica e nei verbali Cts indicati quale fondamento della misura, una risposta certa e univoca; rilevato, in particolare, che la stessa ordinanza richiama le prescrizioni, che certamente i pareri scientifici a supporto degli atti impugnati non avrebbero potuto ignorare, con cui l’Organizzazione nondiale per la sanità ha posto condizioni e fornito approfondite indicazioni tali da non poter rendere ‘misura normale e incondizionata’ l’uso del Dpi per i minori di anni 12 durante l’intera durata della permanenza in classe; considerato, oltre a quanto chiarito dalla ordinanza appellata, che le prescrizioni Oms male o solo parzialmente valutate nella loro puntuale specificità, mirano alla tutela di valori costituzionalmente tutelati degli scolari più giovani, ed in particolare la salute e la capacità di pieno apprendimento oltreché di sviluppo psicosociale, assumendo così il ruolo di criteri di valutazione che ben eccedono l’ambito della azione amministrativa o della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge, sul tema in esame, dai successivi verbali Cts che la stessa ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva; ritenuto che, in merito alla censura proposta dagli appellanti, secondo cui la ordinanza si sarebbe limitata ad un ‘remand’ all’amministrazione invece che sospendere per intero l’obbligo di Dpi, occorre stabilire che l’obbligo derivante dagli atti impugnati sia sospeso nei confronti della minore, trattandosi di tutelare il bene primario della vita della ricorrente e dei suoi genitori quali tutori della potestà genitoriale».

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Le difficoltà respiratorie

Nel decreto si rileva inoltre che «per la ulteriore e generale popolazione studentesca di minori di anni 12 – a differenza della odierna appellante, che ha dimostrato positivamente le difficoltà respiratorie connesse all’uso del Dpi – la sospensione ‘erga omnes’ dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità emananti; ciò, ad integrazione di quanto affermato dal Tar, non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti – e dal Tar ritenuti insufficienti – documenti scientifici anche del Cts, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del Dpi anche alla luce dei criteri dettati dall’Oms, restando evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il Dpi su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo – una volta che il giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento, con la pronuncia del Tar e il decreto odierno – il prodursi della responsabilità per il ritardo, l’omissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nell’eventualità, che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il giudice non può sostituirsi in nessun caso». Sospeso dunque l’obbligo di indossare la mascherina per la bambina coinvolta.

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