di S.F.
Enersì Technology società agricola srl vs Comune di Stroncone e Regione Umbria, c’è la sentenza di merito del Tar Umbria. La bagarre giudiziaria si era sviluppata nel 2024 per via del presunto silenzio-inadempimento in ordine all’istanza – risalente all’8 marzo 2019 – di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano avanzato da 500 smc. C’è il rigetto.
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In sostanza Enersì ha chiesto al Tar l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento da parte delle amministrazioni coinvolte. Nonché dell’obbligo a loro carico di «provvedere a predisporre gli atti per l’adozione del piano attuativo e di dare avvio alla fase della consultazione pubblica per 45 giorni». Obiettivo autorizzazione unica in definitiva. Infine la richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, «anche per perdita delle occasioni di cessione dell’impianto e degli incentivi statali a causa dell’illegittimo ritardo maturato nella conclusione del procedimento».
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La Enersi in particolar modo ha fatto presente di aver ricevuto un’offerta per l’acquisizione del progetto per la produzione di biometano da parte della Pika Energy per 1,7 milioni. Non solo. Per la ricorrente «l’ingiustificata e protratta inerzia delle pubbliche amministrazioni avrebbe condotto alla mancata erogazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ed alla perdita di tariffe premio su investimenti già pianificati; ciò a causa del mancato ottenimento dell’autorizzazione unica in tempo utile per partecipare all’ultima procedura competitiva Gse». In totale si parla di una richiesta danno di 34,8 milioni. In ogni caso nel corso del 2024 il Comune di Stroncone ha riavviato il procedimento, deliberando la presa d’atto della conclusione della fase preliminare e l’avvio della consultazione pubblica.
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In ogni caso il Tar parla di infondatezza della domanda della ricorrente. Il motivo è semplice: «Presupposto per il configurarsi del diritto tanto al risarcimento è ,in primo luogo, l’inosservanza da parte dell’amministrazione del termine di conclusione del procedimento. Nel caso che occupa, la sussistenza di tale presupposto è stata negata dalla sentenza non definitiva numero 6 del 2025. Pertanto la domanda attorea non può che essere rigettata». Sì, perché con il provvedimento citata sopra (l’impianto si sarebbe dovuto fare a Vascigliano) è stato dichiarato improcedibile il ricorso in seguito alle mosse della giunta Malvetani per il riavvio dell’iter. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Daniela Carrarelli. Gli avvocati coinvolti sono Alessandro Diamanti (Enersi), Daniele Proietti (Comune di Stroncone), Luca Benci e Luciano Ricci (Regione). Tirata in ballo anche la soprintendenza.






