di S.F.
Enersi Technology contro ministero della cultura, Regione Umbria e Comune di Stroncone per un impianto di produzione di biometano avanzato della capacità di 500 smc a Vascigliano, c’è la sentenza non definitiva del Tar Umbria. Sancita l’improcedibilità della domanda ma, al contempo, è stata fissata la data per una nuova udienza pubblica. Sì, perché la storia non finisce qui. Se ne riparlerà il 23 settembre 2025.
2022, SCATTA LA VAS PER L’IMPIANTO

Breve riepilogo della partita. Tutto nasce dall’8 marzo 2019, quando la società – difesa dall’avvocato Alessandro Diamanti – ha presentato l’istanza utile all’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Poi tutta una serie di documenti tecnici, scambi formali e quant’altro, fino a quando la Enersi si è attivata per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Per cosa?
IL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE COMPLETO – DOCUMENTO
Semplice, i vari passaggi riguardanti la Vas (Valutazione ambientale strategica) e il sub procedimento per il piano attuativo. Un intreccio tecnico che ha coinvolto in particolar modo la Regione (difesa da Luca Benci e Luciano Ricci) e il Comune di Stroncone (avvocato Daniele Proietti). Alla Enersi sono state richieste varie integrazioni nel corso degli anni e nell’aprile del 2022 l’ente ha avviato la procedura Vas dopo interlocuzioni e anche solleciti della proponente.
LA DELIBERA DELL’ESECUTIVO MALVETANI PER LA VAS

Passano gli anni e si arriva al 2024: «Con nota 5508 del 10 maggio 2024 il Comune di Stroncone invitava la società ricorrente a provvedere all’inoltro della relazione conclusiva corretta e integrata, così da consentire all’amministrazione comunale, quale autorità procedente, di dichiarare con propria deliberazione di giunta comunale conclusa la fase di consultazione preliminare». Il 30 luglio la Enersi ha trasmesso la documentazione aggiornata con contratto di acquisto del terreno, rapporto ambientale e documentazione fotografica. Il 27 agosto la società, evidentemente scocciata dalla situazione, si è mossa al Tar perché dal Comune e dalla Regione non sono arrivati ulteriori atti.
AGOSTO 2020, LA SODDISFAZIONE PER LA PROCEDURA VAS

«L’illegittimo contegno serbato – si legge nella sentenza – dalle amministrazioni procedenti e, segnatamente, dal Comune di Stroncone nel subprocedimento di Vas ha cagionato un ritardo nella definizione del procedimento che ha a sua volta prodotto un danno significativo vuoi in termini di mancate occasioni di cessione del medesimo impianto in termini di mancato ottenimento dei finanziamenti europei di Pnrr. Le amministrazioni resistenti hanno disatteso l’obbligo di concludere nei termini di legge con un provvedimento espresso il procedimento di rilascio dell’Au con conseguente necessità di ordinare alle stesse detta emissione se del caso anche mediante nomina di un commissario ad acta». Per la Enersi «il Comune avrebbe richiesto delle correzioni di errori meramente materiali». In sostanza, seppur non formalmente messo nero su bianco, l’accusa di è aver allungato i tempi. Con richiesta di risarcimento del danno «collegato alla sfumata vendita del progetto di produzione di biometano, nonché alla perdita di investimenti, fondi Pnrr e tariffe premio».
CENTRALE VASCIGLIANO: «NO A PROTAGONISMI»

Sponda Comune è stato evidenziato che «all’esito della seduta del 4 novembre 2024 il Comune di Stroncone con delibere di giunta 98/2024 e 102/2024 ha, rispettivamente, deliberato la presa d’atto della conclusione della fase preliminare e l’avvio della fase di consultazione pubblica, sottolineando che l’Ente ha potuto procedere all’adozione delle predette delibere soltanto all’esito della integrazione documentale e delle correzioni effettuate dalla ricorrente in data 30 luglio 2024» e la Enersi ha preso atto chiedendo «il differimento della trattazione in camera di consiglio a data successiva alla scadenza del termine utile alla conclusione del procedimento principale».
In ogni caso la domanda per il silenzio-inadempimento è stata ritenuta infondata dal Tar: «Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, la richiesta di integrazione avanzata dal Comune di Stroncone con nota 5508 del 10 maggio 2024, e riscontrata dalla società ricorrente in data 30 luglio 2024, non può ritenersi meramente formalistica, rivelandosi, in particolare, necessario al fine della completezza della documentazione offerta in pubblica consultazione». Appuntamento per il prosieguo della contesa a settembre.
In giornata arriva anche una nota del sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani: «Il Tar ha respinto il ricorso della società Enersi dichiarando improcedibile, e comunque infondata, la domanda e riconoscendo la correttezza dell’operato del Comune. Una bella soddisfazione per noi e bel punto a favore del Comune in questa lunga querelle che va avanti dal 2019. È stata invece fissata per settembre l’udienza per la decisone di merito sulla richiesta di risarcimento. Vedremo cosa deciderà il tribunale ma essendo la richiesta legata al presunto silenzio inadempimento, essendo venuto meno questo, cioè il presupposto del risarcimento, siamo piuttosto ottimisti anche su tale fronte».