Ternana, il ricorso al Tfn è inammissibile

Arriva il verdetto in merito agli atti di Roberto Fabbricini del 13 agosto. Stesso giudizio del Collegio di garanzia del Coni: avanti in serie C. Ma ci sarà ricorso alla Corte federale d’appello

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Il presidente Cesare Mastrocola, gli avvocati Pierpaolo Grasso (Bari), Marco Santaroni (Roma), Valentina Ramella (Milano, ma nella nota del 28 settembre figurava invece Valentino Fedeli, evidentemente c’è stato un cambio), Sergio Quirino Valente (Teramo) e il rappresentante dell’Aia Giancarlo Di Veglia. Il Tribunale federale nazionale, dopo la veloce udienza di venerdì pomeriggio in via Campania, ha emesso il suo verdetto sui ricorsi di Catania, Ternana, Siena, Novara e Pro Vercelli in merito agli atti 47, 48 e 49 del numero uno della Figc – Roberto Fabbricini, era il 13 agosto – su format della serie B a 19 squadre e blocco ripescaggi: sono inammissibili e, in sostanza, viene detto che la riduzione dell’organico è legittima. Avanti con la serie C, seppur la partita continuerà alla Corte federale d’appello e ci sono da fare le udienze al Tar del Lazio (9 ottobre) e Consiglio di Stato (11). C’è anche chi spera in un intervento di Giancarlo Giorgetti. Domenica si gioca contro il Renate.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE: «RICORSI INAMMISSIBILI». LE MOTIVAZIONI. COME IL COLLEGIO DI GARANZIA

Le motivazioni, premessa

A sinistra Giulio Napolitano, legale della Figc

Il Tfn ricostruisce la vicenda nelle prime pagine e quindi passa alla spiegazione dei motivi che hanno spinto per l’inammissibilità. Un rimpallo continuo. «Preliminarmente questo Tribunale deve rigettare la richiesta di sospensione del procedimento richiesta da alcune delle parti ricorrenti in ragione del fatto che, al momento non risulta in alcun modo annullata né sospesa la pronuncia del supremo organo della giustizia sportiva che ha individuato in questo tribunale il giudice naturale per l’esame dei ricorsi in oggetto, tanto più che la celerità della decisione potrà dare modo alle parti in causa di esperire altrettanto celermente gli eventuali ulteriori gradi di giudizio».

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Il lungo elenco e la specifica: «Diritto ripescaggio non rinvenibile nell’ordinamento federale»

L’ingresso della Figc in via Allegri

Il I° grado di giustizia sportiva ricorda inoltre tutte le violazioni contestate dalle ricorrenti e sottolinea che «sotto altro profilo le sole società Siena Robur e Ternana hanno specificatamente impugnato anche il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B datato 31 luglio 2018, n. 53 con il quale la predetta Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal comunicato ufficiale n. 18 del 18 luglio 2018 (autonomamente impugnato innanzi al Collegio di garanzia del Coni dalla società Ternana Srl e dalla società Pro Vercelli, con riferimento ai verbali di assemblea della Lega Nazionale Serie B del 10 luglio e del 30 luglio). Con riferimento ai ricorsi in argomento questo Tribunale deve farsi carico di valutare l’eccezione formulata dalla difesa della Figc in ordine alla sussistenza o meno di un diritto in capo alle società che, pur non avendo conquistato sul campo il diritto alla partecipazione al campionato, ambiscono ad essere integrati negli organici del predetto campionato. Il tribunale ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli statuti federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle Noif prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le Noif individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati. L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene, sempre nell’art. 49 delle Noif, in base al quale ‘per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti».

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L’ampia discrezionalità: «Manifesta illogicità? Non sussiste»

Fabbricini, commissario straordinario della Figc (foto Mirimao)

Il Tfn continua: «Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C – 2° Divisione, comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o quantomeno dietro consenso delle competenti leghe che, fra l’altro, rappresentano le società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive. Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la Figc, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia discrezionalità nell’individuare – legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi. Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere. I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede. Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la Figc si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la licenza nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere».

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Il giudizio su Fabbricini, ‘salvato’: «Non c’erano condizioni di concludere positivamente la procedura»

Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti e Fabio Giotti

Si passa al numero della Figc: «Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il commissario straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B. Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evide nziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla Figc), criteri rimasti sub iudice fino all’11 settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al denegato rilascio della licenza nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da alcune società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato. Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della giunta nazionale del Coni non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effettoimmediato all’ordinamento dei campionati, proprio al  fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa Lnpb)».

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L’interesse pubblico e la graduatoria ufficiale: «Aspettativa non qualificata»

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«Nei provvedimenti – aggiunge il Tfn – impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate. Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che ‘la decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale’ (Tar Piemonte, sez.II, 17 luglio 2017,861). Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza».

La giustizia amministrativa e il verdetto

E dunque, al riguardo, «è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa dei ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del Coni, nonché la presenza, per la società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS Figc, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del comunicato ufficiale 24/Tfn del 12 ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della società Calcio Catania Spa e dalla stessa società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di ‘ripescaggio’ revocata. L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla mancata impugnativa della nota prot. 53 del 31 luglio 53 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmessa a tutte le società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in pari data) e del 30 luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data), con i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd ‘blocco di ripescaggi’, in quanto autonomamente lesivi (tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di garanzia da parte delle società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca natura di urgenza (vedasi Collegio di garanzia Coni, 8 maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini deiricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di garanzia nella propria decisione n. 62 del 2 settembre 2018. Per questi motivi il Tfn dichiara inammissibili i ricorsi». Domenica pomeriggio c’è la sfida al Renate.

GIANCARLO VIGLIONE, LA LEGA PRO E IL PROVVEDIMENTO POST CONSIGLIO DI STATO

Parla l’avvocato della Lega Pro, Giancarlo Viglione: «Attendiamo tutti i gradi della giustizia»

La presentazione dei calendari

Il 51enne legale di Civitavecchia ha ricevuto gli elogi della Ternana per aver collaborato al provvedimento della Lega Pro – una sorta di ‘protezione’ in caso di ripescaggio in serie B, pur debuttando nella terza serie – ufficializzato da Gabriele Gravina la scorsa settimana: «Quello – spiega Viglione – è un principio di diritto. Evidente che la Lega Pro non poteva non far disputare le partite dell’ultimo weekend dopo la decisione del Consiglio di Stato, tuttavia laddove ci dovesse essere una pronuncia degli organi di giustizia sportiva o amministrativa in merito al diritto della Ternana di aver diritto del ripescaggio in serie B, prenderemo atto. Così come avvenuto per la Virtus Entella post decisione del Collegio di garanzia dello sport del Coni. Quel provvedimento non era limitato solo al giudice del I° grado della giustizia sportiva, è di carattere generale: il discorso può tranquillamente durare fino a metà ottobre. Noi ci auguriamo per il bene del calcio che la vicenda si possa concludere in pochi giorni. La sentenza odierna del Tfn? Non l’ho letta, ma sa bene che la Lega Pro – conclude – aveva preso una determinata posizione rispetto ai ripescaggi. Non potevano essere bloccati».

 

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