Terni, Acea contro Auri per il nuovo polo rifiuti Asm: ‘beffa’ per la società romana

Sentenza del Tar sul ricorso del 2019: inammissibile. A vuoto il tentativo di ottobre di rinviare la decisione: colpa del progetto preliminare della partecipata del Comune

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di S.F.

Definire la vicenda curiosa è riduttivo, specie considerando ciò che è accaduto dal momento del ricorso – 13 giugno 2019 – ai fatti più recenti. Siamo a Terni e la partita ha coinvolto Acea Ambiente srl, Auri e Asm, motivo? La multiutility romana si era attivata tre anni fa in merito al nuovo polo impiantistico dei rifiuti proposto dalla partecipata del Comune. Il Tar Umbria, nonostante la partnership industriale sancita tra le parti, ha sentenziato. La multiutility romana dovrà dare mille euro ad Asm.

6 DICEMBRE, ASM-ACEA: CLOSING PERFEZIONATO

Closing perfezionato

L’atto del 2019: scontro. Termovalorizzatore e Asm

Cosa è successo? Siamo nel 2019 e Acea viene a sapere che Asm ha presentato ad Auri il progetto per il nuovo impianto per il trattamento di rifiuti nel territorio comunale di Terni. A ciò si aggiunge il fatto che il 18 marzo 2019 Acea ha ricevuto l’invito di palazzo Spada a ritirare l’istanza Aia – autorizzazione integrata ambientale – per l’estensione di rifiuti da bruciare nel termovalorizzatore di Maratta. Non è finita qui. Si arriva al 24 aprile 2019: è in questa data che il consiglio direttivo dell’Auri prende atto del progetto preliminare di Asm. Di mezzo anche la richiesta Asm di inserirlo nel redigendo piano di ambito regionale dei rifiuti subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni. Tra le quali c’era «la possibilità giuridica di ricevere e trattare i rifiuti da parte del nuovo polo in vigenza delle condizioni contrattuali stipulate dall’ex Ati4 (oggi Auri) con Acea Ambiente srl e implicazioni connesse». Da Roma all’epoca non la presero molto bene.

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La sede Acea in via Corradi

Acea: «Annullate»

Acea nel giugno 2019 ha impugnato la delibera Auri che, tuttavia, non si è costituita in giudizio. Lo ha fatto invece Asm per eccepire «l’inammissibilità del ricorso per difetto del carattere provvedimentale dell’atto impugnato e, comunque, per mancanza di lesività dello stesso, trattandosi di un atto endoprocedimentale insuscettibile di produrre lesioni nella sfera giuridica di terzi». Non solo. La società ternana fece presente che la ricorrente «lamenta la violazione del codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, che la stessa Acea fa risalire al 14 maggio 2019». Discreto puzzle. Gli avvocati coinvolti sono Maria Di Paolo per Asm e Pasquale Cristiano per Acea.

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Mirko Menecali

Il tentativo di Acea a vuoto. Subentra l’acquisizione

Si giunge al 25 ottobre 2021. Acea dichiara la persistenza dell’interesse chiedendo la fissazione dell’udienza al Tar. Bene. Un anno dopo, 19 ottobre: la multiutility ha riferito «di avere avviato un’operazione di acquisizione di una partecipazione in Asm Terni, allo stato non ancora perfezionatasi, ed ha chiesto la cancellazione dal ruolo del ricorso ovvero il rinvio della discussione anche a data da destinarsi», si legge nella sentenza. La curiosità è la risposta di Asm: sei giorni dopo la società ha depositato una memoria di replica «con la quale ha dichiarato di ritenere non sussistenti le condizioni di legge per un rinvio e si è rimessa alla valutazione del collegio». Tutto finito? Nemmeno per sogno perché il 15 novembre il Tar ha trattenuto in causa la decisione: «L’istanza di cancellazione della causa dal ruolo formulata dalla parte ricorrente non può trovare accoglimento. Parimenti non meritevole di accoglimento è la richiesta di rinvio, anche a data da destinarsi, della trattazione del ricorso, non essendo ravvisabili, anche alla luce delle eccezioni preliminari formulate dalla controinteressata e dal mancato perfezionamento dell’acquisizione di Asm Terni da parte di Acea, le circostanze eccezionali richieste dallo stesso articolo per il differimento della trattazione».

Fabrizio Palermo, neo numero uno di Acea

Ricorso inammissibile

Ed ecco la parte conclusiva della vicenda. Il Tar ha ritenuto fondata una delle eccezioni preliminari di inammissibiligtà del ricorso sollevate da Asm: «La delibera impugnata da Acea è infatti del tutto priva di qualsiasi carattere provvedimentale. Con essa, infatti, il consiglio direttivo dell’Auri si è limitato a ‘prendere atto’ della presentazione del progetto preliminare del nuovo polo impiantistico dei rifiuti da parte di Asm Terni e a ‘proporre all’Assemblea dell’Auri il suo inserimento nel redigendo Piano di Ambito regionale dei rifiuti’. É di tutta evidenza che, alla luce del contenuto della deliberazione impugnata, come sopra sintetizzato, è da escludersi – chiude il Tribunale amministrativo regionale – che la stessa sia suscettibile di produrre alcun effetto della sfera giuridica di terzi, e men che meno in quella di Acea». Difetto di interesse e iter chiuso con la condanna di Acea a pagare 1.000 euro ad Asm.

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