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Home » Terni, bagarre sull’emergenza abitativa: ricorso al Tar inammissibile

Terni, bagarre sull’emergenza abitativa: ricorso al Tar inammissibile

di Simone Francioli
8 Marzo 2024
in Attualità
Tempo di lettura: 2 minuti di lettura
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di S.F.

Inammissibile. Così il Tar dell’Umbria ha sentenziato in forma semplificata sul ricorso – i due originari di cui avevamo scritto sono estinti perché ne è stato presentato un altro dopo – presentato per l’annullamento della determina dirigenziale firmata dalla dirigente Donatella Accardo legata all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse/non ammesse per l’emergenza abitativa, propedeutica all’assegnazione provvisoria delle case popolari.

FEBBRAIO 2024, L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
21 NOVEMBRE 2023, LA GRADUATORIA DEL COMUNE: 7 AMMESSI SU 42

La contesa

Il ricorrente, difeso dall’avvocato Simona Leoncini, ha impugnato anche l’esclusione dalla graduatoria degli ammessi dopo l’istanza di riesame e di ogni ulteriore atto connesso alla vicenda. Numerosi i motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’articolo 34 della legge regionale 23 del 2003, errore di interpretazione, eccesso di potere, erroneità dei presupposti applicabili al caso in questione, violazione dei canoni di imparzialità/correttezza/buona amministrazione e erronea valutazione del punteggio in riferimento alla domanda Ers presentata. Mirino dunque anche sulla commissione. Il Comune – a seguirlo l’avvocato Paolo Gennari – si è costituito eccependo la tardività del ricorso e l’istanza di procedimento «di secondo grado non ha rimesso in termini parte avversa, in quanto siffatto procedimento ha trovato conclusione con ‘atto meramente confermativo’ solo reiterativo degli originari motivi di esclusione. La difesa comunale ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del gravame per omessa notifica ad almeno un controinteressato, non avendo peraltro il ricorrente avanzato alcuna istanza volta a conoscere i nominativi dei soggetti utilmente collocati in graduatori».

I DUE RICORSI ORIGINARI AL TAR

L’esito. Consiglio di Stato in vista

L’inammissibile c’è perché – si legge nella sentenza del Tar – ai sensi del codice di procedura amministrativa c’è «l’omessa notificazione del medesimo ad almeno un controinteressato, come eccepito dalla difesa resistente. La parte ricorrente ha formulato censure miranti tanto alla propria riammissione nella graduatoria per cui è causa che alla modifica del punteggio ottenuto (così da porsi astrattamente al primo posto della suddetta graduatoria). Risulta evidente che l’accoglimento del ricorso risulterebbe pregiudizievole per i soggetti utilmente collocati nella graduatoria approvata poiché la statuizione di ammissione anche del ricorrente, in presenza di risorse limitate, comporterebbe l’esclusione di altri partecipanti e/o la collocazione in posizione deteriore di alcuni di essi, con ricadute sulla priorità nella scelta degli alloggi disponibili. I soggetti utilmente collocati in graduatoria risultano, quindi, controinteressati. Solo nella memoria depositata in vista della trattazione camerale la difesa attorea ha evidenziato di aver effettuato istanza di accesso agli atti al fine della conoscenza del nominativo di almeno uno dei controinteressati, non identificabili dalla gravata graduatoria, ed ha chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Non sussistono le condizioni per riconoscere alla ricorrente l’errore scusabile», viene puntualizzato. Resta il Consiglio di Stato: da quanto appreso la partita proseguirà in appello.

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