di S.F.
Articolo 36, denominato ‘sostituzione del concessionario’. È uno dei passaggi più interessanti – delle polizze assicurative abbiamo già scritto – della convenzione firmata tra il Comune, il concedente, e Stadium Spa per la realizzazione in condizioni di equilibrio economica/finanziaria del nuovo stadio ‘Liberati’.
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D’altronde è una delle possibilità da tenere in considerazione nel lungo percorso (44 anni di convenzione previsti, come noto) intrapreso in attesa del progetto esecutivo e della successiva validazione. Bene, cosa succede dunque se Stadium Spa (da ricordare che il 52% è in mano alla Ternana, il restante è diviso tra Stefano e Maurizio D’Alessandro) è inadempiente e si verificano le condizioni per la risoluzione contrattuale? In primis viene specificato che i finanziatori possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione.
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Come funzionerebbe? Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione, i finanziatori dovrebbero manifestare la volontà di esercitare il diritto alla sostituzione del concessionario. In quel caso il Comune sospenderebbe la risoluzione per i quattro mesi successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere: se in questo lasso di tempo i finanziatori non hanno designato il sostituto, il contratto è risolto di diritto.
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Ovviamente l’eventuale sostituto si assumerebbe obblighi e diritti di tutto il maxi pacchetto. In caso di non sostituzione? Semplice, il Comune procede alla risoluzione del contratto con obbligo a carico del concessionario di consegnare tutti i beni immobili al concedente liberi da vincoli. Ma c’è anche il caso che sia il Comune ad essere inadempiente: in ogni caso il concessionario avrebbe l’obbligo di proseguire per 12 mesi se le opere hanno superato il collaudo. Motivo? Garantire le esigenze di servizio. Inoltre il Comune dovrebbe corrispondere al concessionario il valore delle opere realizzate (più oneri accessori).
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Questioni diverse riguardano invece la revoca e il recesso. La concessione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse; il recesso può essere chiesto da una delle due parti se non si raggiunge l’accordo sull’eventuale riequolibrio del piano economico-finanziario. In tal caso le somme spettanti al concessionario sarebbero destinate in via prioritaria al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori. Prevista giocoforza anche l’opzione di mutamento della compagine sociale della società di scopo Stadium.






