Pieno accoglimento dell’appello e domanda risarcitoria respinta. La terza sezione centrale d’appello della Corte dei Conti, presieduta da Giuseppina Maio, ha ribaltato quanto deciso in ‘primo grado’ dalla Corte dei Conti dell’Umbria – la sentenza era stata depositata nel maggio del 2022 – nei confronti dell’ex direttore generale della Usl Umbria 2 Sandro Fratini, dell’ex direttore amministrativo Roberto Americioni e dell’ex direttore del dipartimento di prevenzione Guglielmo Spernanzoni. I tre erano stati condannati a risarcire l’azienda sanitaria per complessivi 1.787.568 euro, suddivisi in parti uguali. Una decisione impugnata con successo dai legali difensori di Fratini (avvocati Lietta Calzoni e Luigi Medugno), Americioni (avvocati Massimo Marcucci e Paolo Di Candilo) e Spernanzoni (avvocati Enrico De Luca, Salvatore Sfrecola, Edoardo Giardino).
La vicenda era incentrata su una sanatoria adottata dalla Usl Umbria 2 nel 2015, relativa a circa trecento verbali elevati fra il 2009 e il 2010 dall’allora Corpo forestale dello Stato, in materia di tenuta dei registri degli equidi e controlli annuali sull’anemia infettiva equina. Un annullamento generalizzato, finito sotto la lente della procura regionale della Corte dei Conti dell’Umbria e quindi della Corte stessa, fino alla sentenza del maggio 2022.
I giudici dell’appello, nel rivedere radicalmente quanto deciso, ovvero assolvendo i convenuti, sottolineano – fra le altre cose – che «nel caso di specie, difetti in capo agli appellanti l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa per i quali sono stati convenuti in giudizio. E ciò in disparte della considerazione che sussistevano comunque effettive incertezze in ordine al quadro normativo di riferimento e alla sanzionabilità delle infrazioni agli obblighi previsti», aggiungendo che «i provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi e fonte del danno erariale contestato, sono stati proposti e adottati dagli appellanti all’esito di una complessa istruttoria nella quale i molteplici elementi acquisiti […] hanno sostanzialmente predeterminato il contenuto dei suddetti provvedimenti».






