Terni, multe sanate: tre ex apicali Usl condannati a pagare quasi 2 milioni di euro

Sentenza della Corte dei Conti a carico di Sandro Fratini, Roberto Americioni e Guglielmo Spernanzoni

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Condanna al pagamento di 1 milione 787 mila euro e 568 euro in favore della Usl Umbria 2, più la rivalutazione monetaria e gli interessi. La sentenza è della Corte dei conti – sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria – ed è carico di Sandro Fratini (ex direttore generale Usl), Roberto Americioni (ex direttore amministrativo) e Guglielmo Spernanzoni (ex direttore del dipartimento di prevenzione): questo l’esito del ricorso depositato il 28 ottobre del 2020 dalla procura regionale. I magistrati coinvolti sono Piero Carlo Floreani, Rosalba Di Giulio e Pasquale Fava.

Sandro Fratini

Contravvenzioni, sanatoria e danno

Nel dispositivo pubblicato martedì la Corte dei conti spiega che nel 2015 i convenuti avevano adottato alcune determine «con cui era stata sostanzialmente approvata una sanatoria in relazione a oltre trecento verbali di contestazione per violazioni delle prescrizioni a tutela sanitaria (aventi particolare riguardo a gravi irregolarità nella tenuta dei registri degli equidi e nei doverosi controlli annuali sull’anemia infettiva equina). Per tali violazioni, il Corpo forestale dello Stato, tra il 2009 e il 2010, aveva elevato oltre trecento contravvenzioni. Alcune di esse avevano formato oggetto di oblazione o erano state impugnate; la maggior parte di esse erano divenute inoppugnabili per mancato gravame. Con riferimento ad altre ipotesi, i convenuti, competenti a dare seguito ai verbali del Corpo forestale, avevano omesso di dar corso al completamento delle procedure. Ciononostante, i convenuti, nell’esercizio del potere di autotutela, adducendo l’incertezza normativa e burocratica, hanno disposto l’annullamento generalizzato di tutte le sanzioni amministrative irrogate e l’archiviazione di tutti i procedimenti amministrativi in relazione ai quali non era ancora stata irrogata alcuna sanzione, in tal modo determinando un consistente danno alla finanza pubblica regionale». Per la procura regionale invece «non esisteva alcuna incertezza normativa, né di tipo burocratico».

La sede della Usl Umbria 2

La motivazione: provvedimento illegittimo

La domanda di risarcimento è stata ritenuta fondata: «L’azione del Corpo forestale dello Stato – si legge nella sentenza – era giustificata dalla necessità di tutelare la salute pubblica e quella della razza equina stante la diffusione in quegli anni dell’anemia infettiva equina. La prevenzione e il contrasto della diffusione di questa epidemia equina ha trovato nelle ordinanze del ministero della salute una risposta importante. A fronte di due denunce aventi ad oggetto la diffusione di tale anemia, a causa delle mancanze ed inadempienze nell’attivazione dei controlli da parte del servizio veterinario dell’Asl, il Corpo forestale dello Stato era stato incaricato di svolgere una minuta azione di controllo, la quale ha determinato l’emersione di diffuse irregolarità, non solo aventi ad oggetto la mancata effettuazione di test per il riscontro della malattia, ma, più a monte, relative alla identificazione degli equidi; è stata riscontrata, quindi, una diffusa violazione non solo dell’articolo 9 dell’Ordinanza del Ministero della salute del 18 dicembre 2007, ma anche dell’articolo 358 del regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 . Il sistema sanzionatorio degli equidi deve ritenersi completo ed esaustivo; esso non può essere confuso con quello previsto per i bovini». E dunque «con riguardo al quadro normativo applicabile e alle sanzioni irrogabili, è evidente che tutte le violazioni riscontrate dal Corpo forestale dello Stato avrebbero potuto essere legittimamente sanzionate. Non hanno, conseguentemente, alcun pregio le eccezioni sollevate dai convenuti tendenti ad affermare che si trattava di violazioni non sanzionabili, ma in relazione alle quali si sarebbe dovuto disporre una specifica prescrizione e poi, solo successivamente, sanzionare, previa verifica dell’inottemperanza (non è stata peraltro offerta la prova che le prescrizioni erano state disposte). Tale interpretazione non è corretta, sia perché l’azione amministrativa in questione era preordinata a contrastare la diffusione dell’epidemia equina, agevolata da una totale assenza di controlli dovuti anche all’inerzia del servizio veterinario, sia perché ‘nei controlli effettuati dal personale CFS mai vi [era] stata evidenza di prescrizioni scritte impartite dai veterinari deputati ai controlli aziendali ai detentori di equidi e soprattutto che, per la quasi totalità delle aziende, non si trattava di ‘primo accertamento’ in quanto già sottoposte a visite veterinarie, per aver già effettuato il test di Coggins nell’anno 2007, per la presenza di altre specie animali in azienda, per altre profilassi effettuate, ecc. come in più casi dichiarato dagli agenti accertatori’. Il provvedimento in autotutela, quindi, si rivela illegittimo». Scontata l’impugnazione delle difese al Consiglio di Stato. 

Altri interessi e gravità colpa

In definitiva nella documentazione – viene sottolineato – si «comprova l’esistenza di una grave azione colposa imputabile a tutti i convenuti, i quali hanno orientato una scelta non già preordinata all’attuazione dell’interesse pubblico alla tutela della salute e alla prevenzione di epidemie, al tempo largamente diffusesi nella razza equina, ma in funzione della preferenza di altri non precisati interessi. La gravità della colpa, la chiarezza del quadro normativo, la condotta amministrativa ostruzionistica nei confronti del Corpo forestale dello Stato, sono circostanze obiettive che non consentono l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito invocato dai convenuti. Il danno contestato dalla Procura regionale deve essere imputato, in parti eguali, ai tre convenuti che hanno formulato la proposta (Spernanzoni) e sottoscritto (Americioni e Fratini) la delibera in autotutela 34 del 21 gennaio 2015». Gli avvocati coinvolti sono Valia Fedeli Alianti (Fratini), Salvatore Sfrecola, Enrico De Luca (Spernanzoni) e Massimo Marcucci (Americioni).

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