Terni, ‘no’ Osl a Diocesi per 352 mila euro

Il vescovo Piemontese aveva presentato un’istanza nel maggio 2018 basandosi sulla legge Bucalossi. Ma non c’è la convenzione per gli oneri di urbanizzazione secondaria

Condividi questo articolo su

di S.F.

Un corrispettivo a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione per strutture religiose, che varia in riferimento al ‘carico urbanistico’. È – sintetizzando il concetto, la questione è alquanto tecnica – ciò che prevede la ‘legge Bucalossi’ del 1977 in merito all’edificabilità dei suoli e alla specifica concessione per procedere: su questa base la Diocesi di Terni-Narni-Amelia ha chiesto nel maggio 2018 l’ammissione alla massa passiva del credito nei confronti del Comune di Terni per 352 mila euro: a distanza di un anno e mezzo l’Organo straordinario di liquidazione ha risposto e, appoggiandosi al regolamento della Regione Umbria, ha negato l’intera cifra.

L’articolo 44

In sostanza la Diocesi – istanza avanzata dal vescovo Giuseppe Piemontese – non ha chiesto altro che la quota in percentuale destinata agli enti in seguito ad ampliamenti urbanistici e abitative. Una sorta di ‘rimborso’ in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni. C’è un problema per loro, l’articolo 44 del regolamento regionale del 18 febbraio 2015: «Il Comune – si legge nel comma uno – previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore all’8% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi; la parte di tale quota corrispondente al 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale.

Il nodo

La parte che consente all’Osl di dire ‘no’ arriva al comma quattro: «I rapporti tra il Comune e le organizzazioni religiose istituzionalmente competenti, derivanti dalla destinazione della quota dei proventi, sono oggetto di apposita convenzione». E dunque – ad effettuare il controllo è stata la dirigente delle attività finanziarie, Stefania Finocchio – viene messo nero su bianco che «secondo le norme regionali che regolano la materia, la distribuzione degli oneri presuppone la stipula di una convenzione con i destinatari, da individuare, come ricorda lo stesso istante, in base a norme di un regolamento comunale». Il discorso cade: «La convenzione de quo non risulta mai sottoscritta, né sono stati definiti i criteri di destinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria non essendo mai stato adottato il regolamento comunale». A ciò si aggiunge il fatto che non risultano accantonate risorse specifiche in base al titolo vantato. Niente ammissione.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli