di S.F.
Un corrispettivo a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione per strutture religiose, che varia in riferimento al ‘carico urbanistico’. È – sintetizzando il concetto, la questione è alquanto tecnica – ciò che prevede la ‘legge Bucalossi’ del 1977 in merito all’edificabilità dei suoli e alla specifica concessione per procedere: su questa base la Diocesi di Terni-Narni-Amelia ha chiesto nel maggio 2018 l’ammissione alla massa passiva del credito nei confronti del Comune di Terni per 352 mila euro: a distanza di un anno e mezzo l’Organo straordinario di liquidazione ha risposto e, appoggiandosi al regolamento della Regione Umbria, ha negato l’intera cifra.
L’articolo 44
In sostanza la Diocesi – istanza avanzata dal vescovo Giuseppe Piemontese – non ha chiesto altro che la quota in percentuale destinata agli enti in seguito ad ampliamenti urbanistici e abitative. Una sorta di ‘rimborso’ in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni. C’è un problema per loro, l’articolo 44 del regolamento regionale del 18 febbraio 2015: «Il Comune – si legge nel comma uno – previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore all’8% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi; la parte di tale quota corrispondente al 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale.
Il nodo
La parte che consente all’Osl di dire ‘no’ arriva al comma quattro: «I rapporti tra il Comune e le organizzazioni religiose istituzionalmente competenti, derivanti dalla destinazione della quota dei proventi, sono oggetto di apposita convenzione». E dunque – ad effettuare il controllo è stata la dirigente delle attività finanziarie, Stefania Finocchio – viene messo nero su bianco che «secondo le norme regionali che regolano la materia, la distribuzione degli oneri presuppone la stipula di una convenzione con i destinatari, da individuare, come ricorda lo stesso istante, in base a norme di un regolamento comunale». Il discorso cade: «La convenzione de quo non risulta mai sottoscritta, né sono stati definiti i criteri di destinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria non essendo mai stato adottato il regolamento comunale». A ciò si aggiunge il fatto che non risultano accantonate risorse specifiche in base al titolo vantato. Niente ammissione.