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Home » Cascata Marmore, divieto sosta camper: Comune ko al Tar

Cascata Marmore, divieto sosta camper: Comune ko al Tar

di Simone Francioli
29 Dicembre 2021
in Dal territorio
Tempo di lettura: 2 minuti di lettura
I divieti posizionati  nel 2020

I divieti posizionati nel 2020

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di S.F.

«L’ordinanza è stata adottata dal sindaco di Terni e dalla lettura della stessa emerge l’assenza dei presupposti dela necessità ed urgenza». E il Tribunale amministrativo dell’Umbria annulla in parte il provvedimento firmato da Leonardo Latini pochi giorni dopo il suo insediamento a palazzo Spada, l’11 luglio del 2018, legato all’istituzione del divieto di sosta per caravan, autocaravan e simili sugli stalli di sosta di piazzale Fatati. Lo impone la sentenza del Tar pubblicata nella giornata di lunedì sul ricorso presentato dall’Associazione nazionale coordinamento camperisti poco più di tre anni fa.

Cascata Marmore, divieto sosta camper: si chiude cerchio al Tar

Camper parcheggiati in piazzale Fatati il 14 agosto 2020

Il problema

L’Ancc, difesa dall’avvocato Marcello Viganò, ha impugnato l’ordinanza – ricorso depositato il 13 novembre 2018 – per diverse motivazioni: incompetenza, falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria, violazione dell’articolo 185 del codice della strada, illogicità e disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per utilizzo di norme per fini diversi da quelli tipici ed inosservanza di direttive ministeriali. Per il Comune – se ne è occupato il legale Francesco Silvi – tutto infondato. Non era proprio così: «La competenza già del sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali. La giurisprudenza amministrativa è – si legge nella sentenza – costante nell’affermare che i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente».

Cascata Marmore, sosta camper: contesa al Tar per il divieto

Il sindaco Latini

Il problema tecnico

Peccato che per il Tar i presupposti di necessità ed urgenza non ci fossero e, in sostanza, sono ritenute fondate le censure di incompetenza di Latini nell’adottare l’ordinanza in questione. Ricorso accolto e Comune condannato a pagare 1.500 di spese legali all’Ancc: « Le disposizioni risalenti al 1992 vanno coordinate con la posteriore disposizione dell’articolo 107 Tuel, che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ove non ricompresi ‘espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente’ ovvero nelle funzioni, all’evidenza qui non rilevanti, del segretario o del direttore generale», specifica il Tar nello spiegare le motivazioni della sentenza. Nello stesso periodo del 2018 fu istituita l’area specifica a pagamento per i camper con videosorveglianza, scarico ed elettricità. Ma è un altro paio di maniche.

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