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Home » Imu, Tari, Tasi Terni 2015: accolto ricorso Mef, atto annullato

Imu, Tari, Tasi Terni 2015: accolto ricorso Mef, atto annullato

di Simone Francioli
22 Maggio 2020
in Altre notizie, Economia
Tempo di lettura: 3 minuti di lettura
Palazzo Spada

Palazzo Spada

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di S.F.

Agosto 2015. Il consiglio comunale di Terni delibera in merito a tariffe ed aliquote per l’anno in corso di Tari, Imu e Tasi: un passaggio consueto ma che, in quella circostanza, ha fatto scattare il ministero dell’Economia e delle Finanze. A tal punto da presentare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per una presunta illegittimità dell’atto. A distanza di cinque anni e con un rinvio di mezzo c’è la sentenza che vede soccombere palazzo Spada. Disposto l’annullamento.

AGOSTO 2015: LA DELIBERA CHE HA MESSO IN ALLERTA IL MEF

Perché il Mef alzò la voce

Alla base del ricorso c’è un semplice motivo: secondo il ministero l’approvazione arrivò oltre il termine perentorio di legge per il via libera al bilancio di previsione. Non solo: a causa della tarditivà dell’adozione l’amministrazione – l’accusa del ministero – avrebbe «violato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, le cui modifiche introdotte si applicano, relativamente ai tributi periodici, solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Inoltre nell’istanza viene fatto presente che non si sarebbe «tenuto conto nella delibera impugnata ai crediti risultati inesigibili». Tris di violazioni messe sul tavolo.

La difesa del Comune

Per i legali di palazzo Spada il ricorso è stato presentato in ritardo – notificato il 17 dicembre – e oltre i 60 giorni a disposizione dalla pubblicazione. Inoltre sarebbe inammissibile per difetto di attribuzione del Mef, «inerendo la delibera gravata alle aliquote per l’esercizio 2015 ed essendo già decorso il relativo termine», con la conseguenza che l’interesse all’impugnativa sarebbe transitato sul singolo contribuente. Spinta per l’infondatezza in definitiva «dovendosi prendere a riferimento, ai fini del rispetto del termine fissato per la determinazione delle aliquote comunali, la delibera di giunta comunale n. 231 del 15 luglio 2015, adottata entro il prescritto termine perentorio per l’approvazione del bilancio di previsione, da ultimo differito al 30 luglio 2015, con decreto del ministro dell’Interno del 13 maggio 2015».

Il Mef

«Termine ampiamente rispettato»

Il Tar smonta l’input del Comune: «Nel caso di specie il termine per la notifica è iniziato a decorrere dal 16 ottobre 2015, giorno in cui la delibera impugnata è stata trasmessa al ministero dell’Economia e delle Finanze mediante l’inserimento della stessa nel portale del federalismo fiscale. Ne consegue che, essendo stato spedito il ricorso per la notifica in data 11 dicembre 2015, risulta ampiamente rispettato il termine perentorio di 60 giorni». ‘No’ anche all’eccezione di inammissibilità in quanto «la possibilità di impugnare gli atti degli enti locali in materia di tributi, conferita al ministero, prescinde necessariamente dall’esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in campo ad esso, che determini l’insorgere di un interesse personale, concreto e attuale all’impugnazione, giacché l’attribuzione della legittimazione straordinaria è prevista dal legislatore esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al ministero stesso».

Giudizio di merito: Comune ko

«Palese illegittimità della delibera impugnata». Netto il giudizio del Tar nel merito in quanto «è stata approvata in data 6 agosto 2015, ovvero oltre il termine fissato, per l’anno 2015, per l’approvazione del bilancio di previsione, da ultimo differito al 30 luglio 2015, con decreto del ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, la cui perentorietà è chiaramente desumibile dal citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, a tenore del quale ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno’». I magistrati amministrativi aaggiungono che non può prendersi a riferimento «la delibera di giunta comunale n. 231 del 15 luglio 2015, con la quale è stata adottata la proposta di approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali, atteso che in materia di Imu, Tasi e Tari il legislatore ha espressamente individuato nel consiglio comunale l’organo competente alla fissazione delle aliquote». Risultato: accoglimento e annullamento della delibera consiliare.

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