di S.F.
Un’ordinanza che ha dichiarato temporaneamente e totalmente non agibile, fino al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, un intero edificio che si trova nell’area di strada di Pantano. È quella firmata nel 2024 dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, oggetto di uno scontro al Tar Umbria che ora ha portato all’annullamento dell’atto.
Due anni fa il primo cittadino firmò il documento per la temporanea inagibilità totale della struttura per tutelare la privata incolumità. Ordinando inoltre ai soggetti coinvolti di «non frequentare e far frequentare i locali e le aree dichiarate inagibili», viene ricordato dai magistrati amministrativi. Infine l’input alla proprietà – per ottenere la revoca del provvedimento – di effettuare gli approfondimenti necessari per risolvere la situazione e ripristinare le condizioni di sicurezza.

I ricorrenti (depositato nel maggio 2024) sono due e, in primis, hanno ricordato che la società proprietaria è stata dichiarata fallita. Tuttavia loro hanno mantenuto la disponibilità dell’edificio e di conseguenza sono stati indicati dal Comune quali destinatari del provvedimento. Due i punti centrati che hanno fatto crollare l’ordinanza di Bandecchi: «Al fine di dichiarare l’inagibilità dell’immobile, l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere ordinario in luogo di ricorrere all’emanazione di un provvedimento extra ordinem».
E «l’ordinanza contingibile e urgente sarebbe stata emessa in difetto dei presupposti e in carenza di motivazione e di istruttoria, atteso nel provvedimento non verrebbe rappresentata una situazione di effettiva pericolosità e non sarebbero stati effettuati dal Comune accertamenti tecnici deputati a riscontrare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità». I due motivi sono stati ritenuti fondati dal Tar. A difendere i ricorrenti gli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli.
In sostanza l’ente ha usato in modo improprio il potere di ordinanza contingibile ed urgente. «Come correttamente evidenziato – spiegano i magistrati – dalla parte ricorrente, non è evincibile dalla lettura del provvedimento l’esistenza di profili di pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabili con gli ordinari poteri dell’amministrazione e tali da richiedere l’adozione di un provvedimento extra ordinem. Tale carenza emerge sia sotto il profilo delle ragioni poste alla base del provvedimento, sia anche con riguardo al contenuto delle misure disposte». Ordinanza annullata. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Floriana Venera Di Mauro. Non costituita in giudizio la prefettura di Terni.






