di S.F.
«I primi tre motivi del ricorso introduttivo si presentano inammissibili, prima ancora che improcedibili, in quanto volti a censurare un atto di ‘avvio del procedimento’, avente natura meramente endoprocedimentale». È una delle motivazioni per le quali il Tar Umbria ha respinto l’istanza della Aviglianfer contro il Comune di Terni e nei confronti della Calcestruzzi di Sabatini e Crisanti per lo scontro sulla tettoia da demolire a Maratta Bassa: chiusa la partita con la sentenza di merito. Vedremo se ci sarà l’appello in Consiglio di Stato.
MAGGIO 2023, L’ISTANZA CAUTELARE ACCOLTA: LA TETTOIA NON SI TOCCA

Il curioso scontro ha origine nel 1998
La contesa si è accesa con l’avviso di palazzo Spada datato 22 novembre 2022, con il quale è stato comunicato alla Aviglianfer l’avvio del procedimento utile all’accertamento d’inottemperanza di un’ordinanza di demolizione risalente al 2009. Impugnati anche gli atti riguardanti la vicenda, come ad esempio una delibera di consiglio comunale del 29 settembre 2018 – variante parziale al Prg a contenuto complesso – e le successive del 2019 sempre sullo stesso tema. Una storia che in realtà parte ben prima, dal 6 agosto 1998, quando all’allora proprietario Trasporti Ternana fu rilasciato dal Comune la concessione edilizia in sanatoria per la trasformazione da area agricola in piazzale di stoccaggio per materiali industriali e manufatti. Si arriva al 2003 e l’ente rilasciò un’altra concessione per realizzare una sola tettoia – non più tre come in origine – in ferro da 70×28,5 metri. Bene. Negli anni successivi il Comune non accolse la domanda di modifica della struttura in ferro a prefabbricata in calcestruzzo con tanto di scontro al Tar. Tra il 2008 e il 2010 si arriva alla decadenza del permesso di costruire e all’ordinanza di demolizione.
LA PARTITA AL TAR PER LA TETTOIA

L’attualitÃ
Il Comune in primis ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo «volto all’annullamento di un atto privo di valore provvedimentale, nonché l’inammissibilità delle doglianze attoree laddove involgenti il provvedimento demolitorio stante la perenzione del relativo giudizio di impugnazione». Nel marzo 2023 la Aviglianfer ha aggiunto un ulteriore motivo di ricorso chiedendo l’annullamento del rigetto comunale per il permesso di costruire in sanatoria per la tettoia prefabbricata. Per il Tar «nessun intento ‘espulsivo’ o violazione dell’affidamento può rimproverarsi all’amministrazione, posto che, a fronte della presenza di un manufatto pacificamente abusivo (citato il periodo dal 2005 al 2007), per quanto sopra esposto, alcuna forma di sanatoria sarebbe stata ammissibile in sede di variante urbanistica». Infondato anche il tentativo per l’istanza di accertamento di conformità : «Nel caso in esame, in disparte ogni ulteriore considerazione, emerge dagli atti di causa che l’opera è un manufatto per il rimessaggio di attrezzature e lo stoccaggio di materiali, incompatibile con l’attuale destinazione urbanistica dell’area su cui insiste». Ricorrente condannata alla refusione delle spese di lite in favore del Comune – difeso da Paolo Gennari – per 2 mila euro e della CSC per 1.000 euro, quest’ultima seguita dall’avvocato Maria Di Paolo.