di S.F.
Ricorso respinto, la destituzione resta. Il Tar dell’Umbria ha ‘bocciato’ – impugnato anche il parere del consiglio di disciplina emesso a seguito della chiusura dell’istruttoria – il tentativo di un ex vicesovrintendente tecnico della polizia di Stato di Terni di annullare il provvedimento.
Terni: agente della polizia di Stato arrestato per estorsione
Della storia ce ne siamo occupati a partire dal 2024 – sopra l’articolo – e ora la novità arriva a livello di giustizia amministrativa. Tutto nasce da un’ordinanza del gip del tribunale di Terni per una «custodia cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari a carico del ricorrente in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 81, 61, n. 9, e 629 cod. pen., in relazione ad una vicenda di estorsione aggravata ai danni di una donna extracomunitaria». La vicenda ha avuto il suo sviluppo – sentenza del tribunale di Terni pronunciata l’11 settembe 2024 con quattro anni di reclusione e 1.600 euro di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni – e ha portato alla destituzione dal Corpo.
La destituzione dal servizio – si legge nella sentenza del Tar – sarebbe stata «legittimamente adottata al termine di un regolare procedimento disciplinare, nel corso del quale l’amministrazione ha dovuto, ovviamente, prendere atto dei fatti accertati in sede penale, procedendo, poi, all’autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare». Interessante andare a leggere cosa dicono i magistrati amministrativi in merito ai motivi di ricorso del ricorrente.
«Una corretta esegesi – viene sottolineato dai giudici – della norma consente di concludere che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, è rimesso all’amministrazione se esercitare o meno l’azione disciplinare in pendenza del giudizio penale, a condizione che – qualora ciò avvenga – il procedimento disciplinare sia sospeso in attesa della definizione del processo penale con sentenza irrevocabile; si pone, pertanto, in linea con la citata disciplina la decisione dell’amministrazione di attendere prudentemente la definizione della vicenda penale prima di avviare il procedimento disciplinare che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sospeso». Per il Tar inoltre non «può condividersi la ricostruzione attorea laddove afferma che, essendo stato gravato per Cassazione unicamente il capo di sentenza inerente la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il dies a quo per l’esercizio dell’azione disciplinare sarebbe in realtà decorso dalla irrevocabilità dei rimanenti capi, decorsi 15 giorni dalla lettura della sentenza penale di patteggiamento, avvenuta in data 11 settembre 2024». C’è anche altro.
Focus anche sulla valutazione che ha condotto l’amministrazione a ritenere che il ricorrente abbia violato i doveri d’ufficio, ex art. 7, comma 2, n. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 737 del 1981. Per il Tar «non risulta affetta da illogicità o travisamento dei fatti, né assunta all’esito di una istruttoria carente. Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, l’amministrazione ha compiuto una autonoma valutazione dei fatti posti alla base della vicenda penale, come emerge dalla motivazione della deliberazione del consiglio di provinciale di disciplina». Inoltre quest’ultimo «contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha espressamente dato atto di non ritenere sussistenti i presupposti per procedere ad ulteriori accertamenti istruttori, non rinvenendosi margini di dubbi o incertezze in relazione alla vicenda in esame». Vicenda chiusa, o forse no. C’è sempre il Consiglio di Stato. Firmano il presidente del Tar Pierfrancesco Ungari e l’estensore Daniela Carrarelli.






