Tesoreria ospedali Perugia, Terni e Usl: Unicredit ko anche al Consiglio di Stato

Resta tutto in mano a Intesa Sanpaolo dopo la procedura di PuntoZero

Condividi questo articolo su

di S.F.

Partita chiusa e niente ribaltone per il servizio di tesoreria e dei servizi inerenti al nodo dei pagamenti  delle aziende ospedaliere di Perugia, Terni e delle Usl Umbria 1 e 2. Lo ha sancito la III sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato: respinto l’appello di Unicredit, già bloccata dal Tar Umbria in primavera. La gara era stata espletata da PuntoZero con un importo a base d’asta di oltre 55 mila euro. Resta tutto in mano ad Intesa Sanpaolo.

IL TAR RESPINGE IL RICORSO DI UNICREDIT

Unicredit a Terni

Cosa c’era in ballo

Di mezzo anche il servizio di ritiro, trasporto, contazione, deposito contanti e valori ritirati presso le sedi Cup delle Usl. Unictredit, difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, ha impugnato il verbale di gara del 1° marzo 2023 per chiederne l’annullamento: sanciva l’esclusione a causa dal certificato dei carichi pendenti prodotto dall’Unicredit sulle violazioni degli obblighi in materia fiscale non definitivamente accertate. Motivo? «Ammontavano ad una cifra superiore allo stesso valore del lotto». Per la ricorrente il Tar non avrebbe considerato che la ‘dimostrazione’ «dell’avvenuto pagamento degli importi in contestazione non era stata mai richiesta dalla stazione appaltante né dal collegio stesso, che all’uopo avrebbe potuto ordinare un supplemento istruttorio». Niente da fare. A difendere PuntoZero l’avvocato Alessandro Biamonte.

Il Consiglio di Stato

La conferma

Per il Consiglio di Stato l’appello deve essere respinto con sentenza di I grado integralmente confermata. «Non può condividersi, in primo luogo, la deduzione della parte appellante intesa a lamentare che l’operato della stazione appaltante e, di riflesso, il decisum del Tar sarebbero ispirati da una ingiustificata sfiducia nei confronti della attendibilità della sua nota del 24 febbraio 2023, di riscontro alla richiesta istruttoria del Rup, laddove, in sede procedimentale, alla stessa non era mai stato richiesto di fornire la documentazione dimostrativa di quanto affermato a chiarimento con la nota suindicata. Nell’ambito del ricorso in appello la parte appellante si è limitata a formulare una istanza istruttoria avente ad oggetto la situazione di regolarità fiscale dell’unica altra concorrente (la Società Intesa SanPaolo) alla aggiudicazione del lotto cui attiene la controversia, priva quindi di ogni connessione con il thema decidendum, che concerne l’esclusione della ricorrente dalla gara». A firmare è il presidente di sezione Michele Corradino.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli