Umbria, tesoreria Usl e ospedali Perugia/Terni: il Tar ferma Unicredit

Sentenza breve dopo l’esclusione dalla procedura sancita da PuntoZero: ricorso respinto. Contesa sui carichi pendenti

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di S.F.

Ricorso respinto ed esclusione dalla procedura sancita da PuntoZero confermata. Si va al Consiglio di Stato? Possibile. Il Tar Umbria ha respinto il ricorso di Unicredit Spa nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria – oltre a ritiro, trasporto contazione e deposito di contanti ritirati presso le sedi Cup – per le aziende ospedaliere della regione e delle Usl.

UNICREDIT E IL GUAIO TESORERIA CON PUNTOZERO

La motivazione di ‘taglio’

Il gruppo bancario – difeso dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio – ha impugnato il verbale di gara del rup per l’esclusione, più la conferma della decisione di venti giorno dopo (21 marzo) e, in parte, il decreto dell’economia e delle finanze del settembre 2022 sulle ‘disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate’. PuntoZero si è costituita in giudizio attraverso il legale Alessandro Biamonte. Cosa ha scatenato il guaio? L’analisi della certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria. A vuoto anche il soccorso istruttorio. Intesa Sanpaolo ne è rimasta fuori.

Perché?

Nella sentenza breve il Tar in primis spiega che dagli atti Unicredit ha presentato la certificazione dell’Agenzia delle entrate relative ai carichi pendenti al 13 gennaio 2023: «6 definitivamente accertati e 488 non definitivamente accertati». La relazione chiesta dal Rup in merito doveva contenere una «puntuale analisi in ordine alle diverse situazioni indicate nel documento, posto che si considera grave l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore ai 10% del valore dell’appalto». Ed ecco l’inghippo: «In sede di soccorso istruttorio, ma anche in occasione della presentazione dell’istanza di autotutela e, infine, nel presente giudizio, Unicredit – puntualizza il Tribunale amministrativo regionale nel documento a firma Raffaele Potenza – non ha fornito alcuna dimostrazione dell’estinzione, del pagamento o dell’assunzione dell’impegno di pagamento, perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con riguardo ai debiti tributari rappresentati nella certificazione dei carichi pendenti, né ha comunque fornito alla stazione appaltante le informazioni indispensabili affinché quest’ultima potesse svolgere le verifiche necessarie per accertare la sussistenza della causa impeditiva dell’esclusione». Il ‘taglio’ è considerato legittimo, ricorso respinto.

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