Trasporto scolastico ‘limitato’: scattano le prime deroghe

Terni – Riguardano i fruitori del servizio negli anni scorsi e chi non ha potuto iscrivere i figli nella scuola più vicina

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di S.F.

Due deroghe consentite, tre in corso di valutazione ed una esclusa a priori. Novità a Terni per il trasporto scolastico dopo l’amara sorpresa dei genitori nello scoprire il cosiddetto principio di territorialità per le iscrizioni, vale a dire la garanzia di poterne usufruire solo presso la scuola della zona di residenza degli alunni: la dirigente all’istruzione Donatella Accardo ha firmato un atto che consente alle famiglie di avere una possibilità in più in tal senso. Sono in vigore da subito.

Trasporto scolastico a Terni: la ‘territorialità’ mette in ginocchio studenti e famiglie

Il diritto allo studio

Lo scorso martedì sul tema c’è stato un incontro tra l’assessorato all’istruzione e la Cmt, il gestore del trasporto scolastico, per cercare di andare incontro ai genitori. In sostanza sono stati stabiliti di contemperamento del diritto allo studio con ciò che prevedono le condizioni contrattuali del capitolato con la società ternana fino «all’effettiva normalizzazione delle prassi, ciò a vantaggio delle famiglie e in parziale deroga del principio di territorialità di erogazione del servizio» per l’anno scolastico 2021-2022. Nel documento viene evidenziato che in precedenza ciò non è stato possibile perché il capitolato ha recepito il decreto legislativo del 13 aprile 2007 sul fatto che il trasporto scolastico deve essere assicurato per consentire il raggiungimento della più vicina sede ed i criteri definiti (28 settembre 2020) dalla direzione polizia Locale per la riapertura delle iscrizioni con deroga erano validi solo per l’annata 2020-2021.

La dirigente Donatella Accardo

Le deroghe

In prima battuta c’è la deroga per le famiglie «che già negli scorsi anni avevano usufruito del servizio senza che fosse stato applicato ai propri figli il principio di territorialità, ciò per agevolare il diritto allo studio ai bambini e agli alunni che hanno già avviato un percorso didattico garantendo la continuità dello stesso (principio di continuità didattica». Stesso discorso qualora «non sia stata possibile l’iscrizione alla scuola territorialmente più vicina alla sua residenza, laddove nel plesso di competenza sia già stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni previste per legge nell’anno scolastico. In questo caso la deroga territoriale per il servizio di scuolabus potrà essere concessa a fronte di una dichiarazione rilasciata dalla segreteria della scuola di competenza». Si specifica inoltre che in «questi casi il servizio scuolabus dovrà comunque essere effettuato verso la successiva scuola, che sia comunque la più vicina alla residenza del richiedente (esclusa quella di pertinenza)». Il responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo della direzione istruzione Corrado Mazzoli.

Corrado Mazzoli

Le valutazioni

Sono tre le deroghe da valutare, una delle quali riguardante quella già promossa riguardante chi ha fruito del servizio negli anni scorsi: «Il rup – si legge – valuterà l’autorizzazione in presenza di più fruitori dello stesso nucleo familiare, se compatibile con il principio di ragionevolezza e della tutela della sostenibilità ambientale e del servizio; in ogni caso l’autorizzazione è valida per l’anno scolastico corrente, mentre per i successivi anni sarà necessario rivalutare sempre secondo lo stesso principio». Inoltre «le richieste di trasporto scolastico su espressa segnalazione degli uffici della direzione welfare, adeguatamente motivate e comunque valutate dal Rup (principio di necessità)» e la valutazione delle richieste «per scuole con indirizzi specifici fuori dell’area di competenza della residenza della famiglia, tenendo conto del principio di ragionevolezza e della tutela della sostenibilità ambientale e del servizio, fatti salvi i casi di continuità didattica; in particolare, il servizio di trasporto per indirizzi di studio specifici dovrà comunque avere il numero minimo di quattro minori iscritti (azione di normalizzazione)». Nessuna deroga invece per le «domande delle famiglie che chiedano per la prima volta il servizio di trasporto scolastico, in deroga ai vincoli di territorialità posti dall’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 e recepiti nel capitolato». In tutto ciò la Cmt dovrà attestare che l’incremento di trasportati non sia in contrasto con i limiti del Dpcm del 7 agosto 2020 e del capitolato, oltre ad essere sostenibile a livello finanziario.

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