
«Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria (sezione prima), definitivamente pronunciando, sul ricorso principale e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni domanda. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in 4 mila euro da dividersi in parti uguali tra il comune resistente e la società controinteressata, oltre oneri ed accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa». Appalto per la refezione scolastica 2017-2022 (rinnovabile fino al 2024) a Terni e ‘battaglia’ al Tar tra la Eutourist New S.r.l. (presidente del CdA è Giuliano Gilocchi, controllata al 100% dalla AllFoods) e la Gemos della presidente Mirella Paglierani, vincitrice: bocciatura per la società di Orbassano, l’appalto resta nelle mani della società di Faenza. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza pubblicata martedì: «Prendiamo atto – fa sapere la presidente della cooperativa di ristorazione collettiva – della sentenza emessa dal Tar dell’Umbria. Gemos è pronta alla firma del contratto con il Comune di Terni. Nel frattempo continuiamo a fornire i nostri servizi come, d’altronde, abbiamo fatto fin dall’inizio del presente anno scolastico».
IL RICORSO AL TAR PER L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
La decisione è arrivata in seguito alla camera di consiglio – Raffaele Potenza presidente, consiglieri Paolo Amovilli ed Enrico Mattei – dello scorso 5 dicembre. L’azienda piemontese aveva fatto scattare il ricorso a settembre dopo l’aggiudicazione provvisoria con determina della dirigente Danila Virili: a stretto giro c’era stato il decreto cautelare di sospensione del Tar (7 settembre), la successiva rinuncia (26 settembre) e l’udienza dello scorso mese. Ora l’atto conclusivo che boccia in toto l’azione della Eutourist. Potrebbe non essere finita qui: possibile il ricorso al Consiglio di Stato.
NUOVO CORSO MENSE SCOLASTICHE A TERNI: «TUTTO A NORMA»

Le motivazioni: il centro cottura La prima sezione del Tar elenca una serie di motivazioni a favore di Gemos e Comune di Terni. «In via preliminare – si legge – ritiene il collegio di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in rito formulate dalla stazione appaltante e dalla società aggiudicataria, attesa l’infondatezza nel merito delle doglianze proposte dalla società ricorrente; nel merito sia il ricorso principale che l’atto per motivi aggiunti proposto sono infondati e vanno respinti. Ed invero, per quanto riguarda il primo motivo a mezzo del quale si lamenta che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto priva ‘all’avvio del servizio di ristorazione scolastica di autonomo centro di cottura/centro produzione pasti’, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la lex specialis ha chiesto alle concorrenti di impegnarsi ad avere un centro cottura in caso di aggiudicazione e non di premunirsi del medesimo già all’atto della domanda di partecipazione alla procedura. Ne discende che nessuna illegittimità può essere addebitata all’odierna controinteressata per il solo fatto di aver reso la dichiarazione di impegno nei termini richiesti dalla legge di gara. Né è possibile ritenere che l’offerta aggiudicataria sia indeterminata e/o incerta nel suo contenuto in quanto non sarebbe dato comprendere ove i pasti verranno preparati, avendo la stazione appaltante messo a disposizione per l’effettuazione del servizio in questione le cucine esistenti all’interno delle strutture scolastiche (cfr., artt. 1 e 4 del capitolato speciale d’appalto), le quali ben potranno essere utilizzate anche per produrre pasti da veicolare presso altre sedi, qualora ciò risulti necessario per l’avvio del servizio, come peraltro espressamente dichiarato nella stessa offerta tecnica vincitrice».
IL PROBLEMA LEGATO AL PERSONALE

Il personale Non è l’unico a punto che va contro alla società di Orbassano: «Ne consegue, parimenti, l’inconsistenza dell’affermazione – prosegue la sentenza – di parte ricorrente secondo cui la preparazione di pasti all’interno delle cucine scolastiche da veicolare presso altre sedi debba configurarsi quale variante non ammessa dalla lex specialis, dovendosi invero ritenere tale circostanza, anche alla luce del silenzio sul punto della legge di gara, alla stregua di una mera facoltà, ragionevolmente discendente dall’accordata possibilità di utilizzare le stesse cucine comunali. Occorre da ultimo rilevare, che nessuna illegittima può discendere dalla mancata allegazione nell’offerta vincitrice del diagramma di Gant relativo al personale da impiegare presso ciascuna scuola, non risultando tale specifico elemento richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione ed avendo comunque la società aggiudicataria inserito nella propria offerta tecnica apposita tabella riepilogativa del personale in questione». L’aggiudicazione definitiva era scattata il 22 settembre.
IL CENTRO COTTURA E LE POLEMICHE
«Giudizi comprensibili» Il Tar sottolinea inoltre che «sempre per l’infondatezza, deve giungersi in ordine al secondo motivo a mezzo del quale si censura, anche sotto il profilo motivazionale, il giudizio effettuato dalla commissione di gara sull’offerta vincitrice, con particolare riferimento ai subcriteri di valutazione A2 (pasti trasportati: caratteristiche dell’impianto di cottura, delle strutture e delle attrezzature, piano di emergenza ed eventuale centro di preparazione pasti di emergenza max 8) e B1 (pasti cucinati: caratteristiche generali del servizio: progetto organizzativo, piano gestionale e modalità di espletamento, piano di emergenza, rapporti con l’utenza max 9). Trattasi, infatti, di censure che si basano sulla pretesa incertezza e/o indeterminatezza dell’offerta vincitrice, per la cui insussistenza si rinvia a quanto rilevato in relazione al precedente motivo di ricorso. Né è possibile ritenere che il punteggio attribuito in ordine ai singoli elementi di valutazione necessiti di puntuale motivazione non soltanto numerica, atteso che nella fattispecie in esame la valutazione delle offerte è stata affidata a 3 macrocriteri scomposti in ulteriori (ben 15) subcriteri con relativi punteggi, che rendono agevolmente comprensibili i giudizi formulati dalla commissione di gara».
IL CAPITOLATO D’APPALTO DA OLTRE 20 MILIONI DI EURO

La Virili L’ultima parte è legata alla dirigente comunale: «Deve, infine, concludersi per l’infondatezza del terzo ed ultimo motivo con cui si censura il cumulo in capo al dott.ssa Daniela Virili, dirigente dei servizi formativi e sociali del Comune di Terni, delle funzioni di presidente della commissione di gara e di responsabile unico del relativo procedimento, non essendo stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al funzionario di cui si controverte, tra i compiti del r.u.p. e quelli di presidente della commissione di gara (cfr., ex multis, Tar Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Cons. st., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565); e ciò coerentemente alla disposizione ex adverso invocata di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale la nomina del Rup a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con riferimento alla singola procedura. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e delle connesse domande di aggiudicazione del servizio oggetto di gara previa declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l’odierna controinteressata ed, in subordine, di risarcimento del danno e di rifacimento dell’intera procedura selettiva».
Mischi: «Firma e lavori» Il legale di Forlì, difensore di Gemos, ribadisce il concetto della Paglierani: «A questo punto il Comune e Gemos devono solamente firmare il contratto e proseguire. Subito dopo potranno partire i lavori per il centro di cottura, mentre Eutourist ha l’opportunità di fare appello al Consiglio di Stato: se accadrà vedremo cosa succede, il fatto che ci sia questa opzione non impedisce al Comune di stipulare il contratto. Se poi hanno intenzione di non farlo in attesa di un’eventuale nuovo ricorso non lo so». A difendere la Eutourist New s.r.l. è l’avvocato Enrico Di Ienno.