Comune Terni-Corso del Popolo, bagarre per maxi accertamento Imu a cinque zeri

Ordinanza della sesta sezione della Cassazione: in ballo una cifra vicina ai 400 mila euro. Rigettato il ricorso della società sulla sentenza della commissione tributaria regionale

Condividi questo articolo su

di S.F.

L’incubo degli accertamenti Imu. In tanti nel corso degli anni si sono ritrovati la ‘letterina’ del Comune di Terni per avere dei soldi, cittadini e imprese. Ne sa qualcosa la Corso del Popolo Immobiliare srl – la sede è in largo Volfango Frankl, da non confondere con la Corso del Popolo S.p.A. – che, dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione firmata dal presidente della VI sezione civile Mauro Mocci, si è vista rigettare il ricorso depositato nel 2020 per una richiesta a cinque zeri partita da palazzo Spada. Da quanto si apprende si tratta di una cifra vicina ai 400 mila euro, non proprio spiccioli.

Terni, Corso del Popolo vs Comune e Osl: si prosegue in tribunale

La funzionaria Scosta con l’assessore Masselli

La battaglia giudiziaria

La storia si sviluppa da anni. La Corso del Popolo Immobiliare srl si è rivolta alla Corte di Cassazione dopo la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria depositata il 16 dicembre del 2019: il mirino della società è su un avviso di accertamento riguardante l’Imu relativo all’anno d’imposta 2014 e 2015. Cosa c’è che non va? La lamentela è relativa al fatto che l’avviso «avrebbe ad oggetto immobili – viene riepilogato nel provvedimento della Cassazione – che costituiscono beni merce in quanto realizzati dalla stessa società e che come tali, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 102 del 2013, a partire dal primo gennaio 2014, sono esenti dall’imposta fintanto che permanga la destinazione alla vendita e sempre che gli immobili non vengano locati e per un altro verso che l’omessa dichiarazione Imu sarebbe irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria».La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, tuttavia quella regionale ha poi accolto l’appello del Comune di Terni. Ragione? «La parte contribuente non ha presentato la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti, prescritta a pena di decadenza dal beneficio dal comma 5 bis dell’art. 2 del decreto legislativo 102 del 2013; è principio consolidato quello per cui le norme che prevedono esenzioni di imposta sono di stretta interpretazione; il principio della emendabilità delle dichiarazioni fiscali incontra il limite delle dichiarazioni a cui sono collegate decadenze». In definitiva «non risulta dimostrata dal contribuente la ricorrenza del requisito sostanziale, rispetto al quale non è sufficiente la produzione del bilancio di esercizio, documento che non permette il riscontro puntuale con gli identificativi catastali dei numerosi immobili posseduti». La Corso del Popolo Immobiliare non ha mollato e ha presentato ricorso. Dall’altro lato da palazzo Spada si sono attivati per un controricorso.

Palazzo Pierfelici

Tutto respinto

La società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 102 del 2013 in quanto «l’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) stabilisce che è sufficiente che il soggetto passivo attesti nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme, senza alcuna decadenza, e quest’ultima norma sarebbe applicabile retroattivamente in ragione del principio del favor rei in quanto più favorevole al contribuente». Ciò è stato giudicato infondato dalla Cassazione. Stesso esito per il secondo motivo di impugnazione relativo all’articolo 360 del codice di procedura civile: la Corso del Popolo Immobiliare srl ha denunciato «il vizio di ultrapetizione in quanto la sentenza impugnata afferma che la società contribuente non ha dimostrato la ricorrenza del requisito sostanziale per ottenere l’esenzione Imu non essendo a tal fine sufficiente la produzione del bilancio di esercizio ma il Comune di Terni non ha mai contestato la sussistenza del requisito sostanziale della ricondicibilità degli immobili in questione alla categoria tipologica degli ‘immobili-merce’». Per il presidente Mauro Mocci la motivazione della commissione tributaria regionale, «lungi dall’essere inficiata da un vizio di ultrapetizione, è volta a dimostrare l’assenza del requisito sostanziale per l’ottenimento del beneficio dell’esezione dell’Imu – beneficio che costituisce il petitum sostanziale del contribuente – requisito che non è, come sostenuto dal ricorrente, l’essere l’immobile qualificabile all’interno della categoria degli immobili-merce (che è semmai un prerequisito) ma è l’avere presentato la dichiarazione di cui al comma 5-bis dell’art. 2 del d.l. n. 102 del 2013». Ricorso rigettato e condanna al pagamento delle spese processuali per 5.600 euro. Gli avvocati coinvolti sono Fabrizio Pollari Maglietta e Paolo Gennari.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli