Il ricorso è irricevibile. Il Tar dell’Umbria ha sentenziato nel merito sulla bagarre in corso da settimane per la realizzazione della cabina primaria elettrica di E-Distribuzione a Ferentillo: niente da fare – al momento – per la ricorrente, vale a dire ‘Amici della Terra onlus’. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Floriana Venera Di Mauro.
SETTEMBRE 2025, IL RICORSO AL TAR UMBRIA

Era stato chiesto l’annullamento della determina dirigenziale della Regione Umbria – risalente al 20 febbraio 2024, pubblicata sul Bur l’11 giugno 2025 – relativa all’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio in località ‘Il Piano’. Un ricorso che ha coinvolto anche la soprintendenza, la Provincia di Terni (entrambi costituiti in giudizio, in quest’ultimo caso da Giovanna Moretti), E-Distribuzione (Adriano Tortora), il Comune di Ferentillo (non costituito), Arpa Umbria (non costituita), il Mase (è della partita), commissione tecnica Pnrr-Pniec ministeriale e struttura di missione Pnrr della presidenza del Consiglio dei ministri. In più c’è stato l’intervento ad adiuvandum dell’agriturismo ‘I Melograni’, azienda agricola ‘I Terzieri’, Antonio Cesani ed Evelyn May Furniss, tutti difesi dai legali Corrado Giuliano e Salvatore Nanè.
LE ASSEMBLEE PUBBLICHE SUL CASO FERENTILLO
La questione si è risolta banalmente perché il Tar ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività del ricorso: «La ricorrente ha notificato il ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’impugnata determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1889 del 20 febbraio 2024 sul Bur, pubblicazione avvenuta l’11 giugno 2025. La predetta pubblicazione non costituisce, tuttavia, ad avviso del Collegio, il dato rilevante cui ancorare il decorso del termine per l’impugnazione da parte della ricorrente». Con spiegazione.

I magistrati amministrativi spiegano che la ricorrente «agisce avverso un unico provvedimento, contestando nell’an la realizzazione dell’opera assentita, ritenuta idonea, di per sé sola, ad arrecare pregiudizio a un contesto ambientale sostanzialmente incontaminato. La percezione della lesione dell’interesse diffuso alla tutela ambientale, azionato dalla parte, è perciò da ricollegare al momento in cui l’associazione ha avuto conoscenza dell’avvio della trasformazione dei luoghi, finalizzata alla realizzazione della cabina primaria di trasformazione. La stessa ricorrente afferma che i lavori hanno avuto inizio il 23 dicembre 2024 e che tale circostanza risulta dall’apposito cartello di cantiere. L’intervento ha avuto ampia risonanza a livello locale, in quanto è stato oggetto di un’assemblea pubblica tenutasi il 13 febbraio 2025, di una mozione presentata da un consigliere comunale rigettata il 28 febbraio 2025, nonché di numerose iniziative del predetto Comitato, che sono state riportate nelle testate di notizie locali online».

E tutti gli elementi citati «inducono a ritenere che l’associazione Amici della Terra ha avuto conoscenza del provvedimento autorizzatorio impugnato, o avrebbe potuto averne conoscenza senza particolari sforzi di diligenza, almeno dal febbraio 2025, quando l’opera era già in corso di realizzazione e ha avuto ampia risonanza. In ogni caso, la piena conoscenza della realizzazione dell’opera è collocabile al più tardi al 27 maggio 2025, data alla quale risale la prima documentazione fotografica dello stato del cantiere depositata in giudizio dalla stessa ricorrente». Ma il ricorso è stato depositato il 10 settembre 2025. Tardi. Dunque il ricorso è irricevibile. A difendere la Regione sono stati gli avvocati Luca Benci, Luciano Ricci e Annalisi Rocchini.






