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Home » Narni, impianto a Ponte Caldaro: Metanar la spunta al Tar. Regione va al Consiglio di Stato

Narni, impianto a Ponte Caldaro: Metanar la spunta al Tar. Regione va al Consiglio di Stato

Sentenza di merito: annullato l'atto dirigenziale per il no all'autorizzazione per la costruzione. Parlano l'avvocato Ranalli e l'assessore De Luca

di Simone Francioli
3 Febbraio 2026
in Ambiente e salute
Tempo di lettura: 5 minuti di lettura
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di S.F.

«Per quanto esposto, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum, il ricorso deve essere accolto ai sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento della gravata determina dirigenziale della Regione Umbria n. 5265 del 22 maggio 2025 di conclusione negativa del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano per cui è causa». Questo, in sintesi, l’esito del ricorso proposto dalla Metanar contro la Regione Umbria in merito alla zona di Ponte Caldaro. Consiglio di Stato in vista? 

SETTEMBRE 2025, LA METANAR RINUNCIA ALLA SOSPENSIVA
MAGGIO 2025, LA REGIONE CHIUDE LA PARTITA: CONCLUSIONE NEGATIVA

Narni, impianto biometano Ponte Caldaro: tocca al Tar. Tanti avvocati e cittadini coinvolti

Breve passo indietro. Lo scontro si è sviluppato dalla primavera 2025, quando l’atto regionale ha sancito la conclusione negativa del procedimento in sede di autorizzazione a costruire l’impianto. La Metanar – difesa da Andrea Sticchi Damiani, Mattia Malinverni e Daniele Chiatante – ha impugnato al Tar la determina dirigenziale chiedendone l’annullamento. Coinvolti nella partita (oltre alla Regione), anche i Comuni di Narni (Fabio Marini avvocato), San Gemini (Fabrizio Garzuglia), soprintendenza dell’Umbria (avvocatura dello Stato) e tanti cittadini privati (seguiti da Giovanni Ranalli). Non costituiti in giudizio Arpa Umbria e Usl Umbria 2. 

Per la ricorrente – si legge nella sentenza – l’eventuale diniego «avrebbe dovuto essere sostenuto da una motivazione rafforzata sul punto, dando atto delle ragioni assolutamente ostative alla realizzazione del progetto. Al contrario, la Regione ha attribuito portata ostativa alla posizione prevalente negativa formatasi in sede di conferenza di servizi interna, lamentando sostanzialmente la necessità di introdurre varianti non consentite dalla tempistica del procedimento. La Regione avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l’interesse prevalente alla realizzazione dell’impianto e l’interessamento di aree idonee ex lege; inoltre, omettendo una corretta verifica delle posizioni prevalenti emerse in sede di conferenza di servizi, non avrebbe fornito alcuna motivazione sul punto». Di mezzo anche la presunta violazione del contradditorio procedimentale e «dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché sulle disposizioni in merito di conferenza di servizi interna».

Il ricorso e l’area di Ponte Caldaro

La Regione ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso e la «sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare». Che poi, in effetti, non è stata più chiesta dalla Metanar. Quest’ultima, inoltre, ha «eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento proposto da una pluralità di soggetti che avrebbero formulato opposizione senza allegare un interesse concreto all’intervento. Le controparti hanno replicato ribadendo e puntualizzando le proprie difese». Ma veniamo al nodo centrale della partita.

In primis il Tar spiega che l’atto di intervento ad opponendum dei privati «si presenta del tutto carente sotto il profilo dell’allegazione di un interesse concreto all’intervento». Si arriva al dunque, ovvero il terzo e il quarto motivo di ricorso della Metanar: violazione in merito di soccorso istruttorio e dissenso costruttivo, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. «Le censure attoree, da trattarsi unitamente ai profili di difetto di motivazione dedotti nei motivi precedenti nonché con quelle di cui al quinto mezzo, si presentano meritevoli di condivisione», spiega il Tar.

La protesta dei cittadini

«Come emerge – si legge ancora – da quanto sopra riportato, le motivazioni del diniego riposano, in definitiva, sull’assenza di studio idraulico sulla proposta di tombamento del fosso camporile e sulle carenze impiantistiche – non meglio individuate – che avrebbero richiesto modifiche progettuali non compatibili con i tempi della conferenza di servizi». Nel dettaglio i magistrati amministrativi ricostruiscono che dagli atti di causa «emerge che nel corso del procedimento di autorizzazione unica vi sono state plurime richieste di integrazione riscontrate dalla società istante; tuttavia, dalla lettura dei verbali tanto della conferenza esterna che di quella interna emerge che le carenze relative allo studio idraulico, ritenuto necessario a fronte del progetto di tombamento di un tratto di un fosso camporile, sono state evidenziate solo nell’ambito dell’ultima seduta della conferenza interna (da parte del servizio energia, ambiente, rifiuti) e, conseguentemente, riportate nell’ultima seduta della conferenza di servizi, senza che sia stata data al riguardo alcuna possibilità all’istante di integrazione del progetto o dello studio idraulico». Non solo.

Nella determina dirigenziale impugnata «nulla è controdedotto in merito alle richiamate argomentazioni dell’istante, neanche per evidenziare l’eventuale carenza dello studio idraulico ivi citato». Inoltre l’ulteriore motivo posto a base del diniego «si presenta del tutto generico, non essendo dato comprendere dagli atti quali siano con precisione ‘le carenze impiantistiche evidenziate’». In più, dalla lettura dei verbali della conferenza di servizi, «emerge un salto logico tra le motivazioni poste alla base del dissenso regionale palesato nella terza ed ultima seduta – con riferimento alle carenze riscontrate da Arpa nello studio previsionale presentato dalla società – e il motivo posto alla base del provvedimento di diniego». 

Il Tar Umbria

Il Tar, in definitiva, sostiene che «l’indeterminatezza delle motivazioni richiamate stride, invero, con la puntuale descrizione dei processi e degli impianti contenuta nell’istruttoria tecnica compita da Arpa e nel ‘Parere emissioni in atmosfera’ 31/2025 del servizio sostenibilità, valutazioni ed autorizzazioni ambientali apparsi sul sito regionale (doc. 7 e 8 della produzione di parte ricorrente) ritenuto dalla Regione superato dalla posizione espressa in sede di conferenza di servizi interna. Tanto risulta sufficiente per l’accoglimento delle censure per difetto di istruttoria e di motivazione, non consentendo la riscontrata genericità delle motivazioni poste a fondamento del rigetto di esaminare in modo più specifico le argomentazioni attoree connesse alla problematica delle emissioni in atmosfera». C’è spazio anche per i pareri negativi espressi dai Comuni di Narni e San Gemini: «Non si presentano lesivi, in quanto non sono stati ritenuti ‘di per sé motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza’, bensì considerati quale espressione della rappresentazione dell’interesse legittimo della collettività interessata dall’impianto». Ricorso accolto, firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Daniela Carrarelli.

Ad esporsi sul tema è l’avvocato Ranalli, che difende molti cittadini al Tar: «La sentenza ha accolto il ricorso  limitatamente al solo vizio procedurale riferito alla mancata motivazione e il difetto di istruttoria sulle osservazioni presentate dalla società ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 nell’ambito della conferenza di servizi che ha esaminato il progetto. La sentenza invece ha rigettato il primo motivo del ricorso volto a contestare la decisione della Regione di incompatibilità dell’intervento rispetto all’area scelta per la realizzazione. Ciò anche se l’area è stata classificata come idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo 199/2021. L’effetto della sentenza sarà quello di riattivare il procedimento di valutazione del progetto nell’ambito del quale la Regione dovrà specificare le ragioni del diniego motivando in maniera più approfondita le osservazioni presentate dalla società, restando comunque ferma la correttezza del giudizio di non idoneità dell’area, nell’ambito della quale vivono i soggetti intervenuti ad opponendum nel ricorso». Vedremo gli sviluppi. 

Thomas De Luca

Martedì è il turno della Regione che, per voce dell’assessore all’ambiente Thomas De Luca, annuncia l’appello in Consiglio di Stato: «L’amministrazione regionale ritiene che sussistano tutti gli elementi necessari per far emergere, in sede di appello, la piena legittimità del proprio operato. La Regione difenderà la validità dei profili motivazionali degli atti adottati e la correttezza dell’intero iter procedimentale seguito, inclusi i lavori e gli esiti della conferenza di servizi. La Regione ribadisce la coerenza della propria posizione unitaria espressa in sede di conferenza, fondata su approfondite valutazioni tecniche e sulla normativa vigente in materia di impianti da fonti rinnovabili».

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