di S.F.
Acea Ambiente, Ferrocart, Orvieto Ambiente, Tecnoservizi srl e Cavallari srl. Sono le cinque società che si sono mosse al Tar Umbria contro Regione e Auri per la delibera – il principale documento impugnato della complessa vicenda – del 27 dicembre 2024 dell’Autorità umbra rifiuti e idrico: lo scontro si è sviluppato sulla programmazione dei flussi di rifiuti conferibili negli impianti regionali di trattamento e smaltimento per l’annualità 2025. Tutto inammissibile, pubblicate le sentenze. Vedremo se ci saranno ulteriori conseguenze.
ACEA AMBIENTE VS REGIONE E AURI – LA SENTENZA INTEGRALE DEL TAR (.PDF)
Terni, altro scontro sui rifiuti: Ferrocart e Acea Ambiente vs Regione e Auri. Si va al Tar
I dispositivi sono molto simili perché il tema di fondo è lo stesso e coinvolge tutte le società. Acea Ambiente ha poi impugnato anche l’atto Auri del 26 maggio 2025 per la programmazione dei flussi di rifiuti conferibili per il triennio 2025-2027. In più diversi allegati. Tirato in ballo inoltre il Prgir (piano regionale di gestione dei rifiuti) approvato dall’assemblea legislativa il 14 novembre del 2023. Veniamo al nodo centrale.

«La parte ricorrente – si legge nella sentenza del Tar – allega di aver sottoscritto con detto gestore negli anni 2023 e 2024 contratti per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi per quantitativi annui fino a 2.900 tonnellate e lamenta che, a seguito dell’approvazione della delibera Auri 51 del 2024 – stante la riduzione, in generale, del quantitativo totale di rifiuti che è possibile portare a smaltimento presso la discarica di Le Crete alle sole 10.000 tonnellate di rifiuti speciali anche extra regionali – non potrà più avvalersi della citata discarica per quantitativi analoghi; gli atti gravati inciderebbero, pertanto, sulle attività della società, la quale vedrebbe direttamente lesi i propri interessi». Ecco il punto nevralgico della partita. Sì, perché Auri con la delibera impugnata ha ridotto provvisoriamente i fabbisogni di smaltimento indicati dai gestori.

Diversi i motivi di censura esposti da Acea Ambiente. In primis la società ha evidenziato che la normativa (legge regionale numero 11 del 2013) non «assegna ad Auri il potere di fissare i flussi e le quantità dei rifiuti speciali ed extra regionali gestibili dai titolari di una discarica, né assegna alcun potere ad Auri nei confronti di tali gestori». Inoltre per l’azienda «la quantificazione dei flussi dei rifiuti speciali dei tre impianti di discarica (Le Crete, Belladanza e Borgogiglione) avrebbe ridotto le quote di rifiuti speciali e extraregionali in modo non proporzionato ed uniforme». Infine «la significativa riduzione dei flussi prevista, sebbene provvisoria, avrebbe dovuto essere preannunciata, progressiva, tendenziale e stabile, per non incidere sulle legittime aspettative del mercato; detta riduzione sarebbe destinata, inoltre, ad incidere sul costo del servizio pubblico, riducendo la quota dei ricavi dell’impianto non da servizio pubblico».

Regione e Auri si sono costituite in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso «per carenza di interesse, stante la natura dichiaratamente provvisoria della programmazione per cui è causa; per la ricorrente dunque non sussisterebbe, né sarebbe stata dimostrata, una concreta lesività per il brevissimo periodo intercorrente sino alla programmazione definitiva». Inoltre c’è anche la «mancata dimostrazione della ricorrenza delle lamentate difficoltà di conferire i rifiuti speciali nella discarica Le Crete». Il Tar ha risolto agevolmente la questione.

I magistrati amministrativi sottolineano infatti come risulti «evidente che l’interesse di parte ricorrente non è diretto, bensì mediato dagli accordi commerciali (in corso di formalizzazione) con Orvieto Ambiente s.r.l., gestore dell’impianto, per la determinazione dei quantitativi di rifiuti da conferire. La società non è dunque titolare di una posizione soggettiva di interesse legittimo». Fine della storia. «Il ricorso ed i motivi aggiunti si presentano, pertanto, inammissibili. Fermo quanto esposto, osserva il collegio che le censure attoree non sarebbero state comunque meritevoli di accoglimento».
Il Tar evidenzia sul tema un paio di aspetti: «Oltre che il quadro normativo e pianificatorio, ad imporre il rigoroso rispetto dei quantitativi massimi smaltibili in discarica indicati nel Prgir è la tenuta complessiva del sistema, che per il fondamentale interesse pubblico alla tutela degli ecosistemi dall’inquinamento richiede il recupero dei rifiuti e consente solo quale extrema ratio il conferimento in discarica, da minimizzare di anno in anno. La natura meramente previsionale e quindi derogabile dei limiti avrebbe come conseguenza di vanificare gli obiettivi che il Prgir persegue, in violazione delle norme nazionali ed europee. «Evidente che Auri è tenuta a perseguire gli obiettivi normativamente prescritti di minimizzazione dei conferimenti in discarica, per il perseguimento dei quali la legge impone alla Regione di fissare misure vincolanti nel Prgir, che poi Auri è tenuta a recepire». I motivi esposti sono dunque infondati anche nel merito. Il ricorso di Orvieto Ambiente – per le stesse ragioni esposte – è totalmente respinto. Numerosi i legali coinvolti: Fabio Elefante (Acea Ambiente, Ferrocart, Cavallari e Tecnoservizi), Luca Benci, Anna Rita Gobbo, Luciano Ricci (Regione), Stefano Colombari (Auri), Pasquale Cristiano (Orvieto Ambiente) e Antonio Bartolini (Gest).






