di S.F.
Nessuna responsabilità erariale per il mancato incasso della Tari 2014 e appelli di Leopoldo Di Girolamo, Vittorio Piacenti D’Ubaldi, Andrea Zaccone, Francesco Saverio Vista, Stefania Finocchio, Elena Contessa e Renè Trastulli accolti. La Corte dei Conti – sezione terza giurisdizionale centrale d’appello – ha così riformato la sentenza numero 62 del 2022, rigettando l’appello incidentale della Procura regionale dell’Umbria.
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In estrema sintesi il giudizio di responsabilità contabile era scattato per il ‘buco’ Tari (ora Taric, tariffa rifiuti). La procura regionale contestava un danno erariale per 599.301 euro, poi rideterminato in primo grado a 250 mila euro: alla base del problema la gestione della vicenda tra Comune, Asm e soggetti della riscossione. Ora viene riscritta la storia perché, in sostanza, per la sezione terza giurisdizionale centrale d’appello non ci sono prove sufficienti della colpa grave e del nesso causale tra le condotte dei coinvolti e l’effettivo danno contestato. Gli avvocati che hanno seguito la vicenda sono Antonio De Angelis, Francesco Salvatore Donzelli, Patrizia Bececco, Anna Befani, Roberto Baldoni, Arnaldo Sebastiani e Laura Chiappelli.
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«L’istruttoria – ricordano i magistrati contabili – aveva preso le mosse da una verifica amministrativo contabile sulla società partecipata Azienda speciale multiservizi (Asm) da parte della Ragioneria generale dello Stato, che aveva evidenziato gravi inefficienze nell’organizzazione e nell’attività di riscossione». Nella sentenza della Corte dei conti viene sottolineato che gli appelli «devono ritenersi fondati sotto il profilo della eccepita carenza motivazionale e probatoria della pronuncia del giudice di primo grado. Infatti, la ritenuta carenza motivazionale riguarda – oltre alla mancanza di idonei elementi probatori sulla reale quantificazione del danno -, l’attribuzione (indifferenziata) dello stesso danno arrecato all’erario agli appellanti senza tener conto della specifica posizione rivestita dai medesimi, diversa permanenza in carica degli stessi e riferibilità della configurazione del supposto danno al comportamento di ciascuno come conseguenza della necessaria gravemente colposa omissione dei doveri d’ufficio».
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Il collegio ha inoltre rilevato che la procura umbra «non ha fornito la prova dell’antigiuridicità della condotta tenuta dagli appellanti e non ha dimostrato la doverosità delle specifiche condotte che i medesimi appellanti avrebbero dovuto tenere». Manca infatti la dimostrazione «che gli appellanti, proprio in ragione della loro posizione, abbiano posto in essere, in concreto e con inescusabile colpa, atteggiamenti di grave disinteresse della cosa pubblica nell’espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima e di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti. Invece, gli appellanti hanno dimostrato – scrive ancora la Corte dei conti – la coerenza del quadro regolamentare introdotto a partire dal 2014 dal Comune di Terni e di aver compiuto iniziative idonee rientranti nelle proprie competenze nell’ambito delle molteplici attività connesse alla riscossione della Tari».
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In definitiva «il quadro complessivo quadro probatorio è inidoneo a far emergere, anche sul piano dell’elemento soggettivo, quella sprezzante gestione della cosa pubblica e l’estrema superficialità che pure deve ricorrere perché si configuri in capo al pubblico funzionario il presupposto della colpa grave che legittimerebbe l’attribuzione della responsabilità amministrativa addebitata agli odierni appellanti». Il collegio infine mette nero su bianco che «la prospettazione accusatoria e i fatti posti a fondamento dell’accusa non possano giustificare la condanna degli appellanti (principale ed incidentali), in quanto non risulta raggiunta la prova sia di una condotta gravemente colposa in capo agli accusati, che del nesso causale in termini di apporto a causale del danno contestato. Poi ridotto dal giudice di prime cure». Firmano il presidente di sezione Tammaro Maiello e l’estensore Flavia D’Oro.
Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di Terni. Nel dettaglio sono 6.445,5 euro (in combinata tra primo e secondo grado) a favore di Leopoldo Di Girolamo, Vittorio Piacenti D’Ubaldi, Andrea Zaccone, Francesco Saverio Vista ed Elena Contessa, 5.314 euro per Stefania Finocchio e Renè Trastulli.






