Terni: fallimento Globus Tenda. Quattro ‘ex’ della Provincia condannati a risarcire

74.100 euro: questa la somma che Gioia Rinaldi, Antonio De Guglielmo, Feliciano Polli e Vittorio Piacenti dovranno liquidare all’ente

Condividi questo articolo su

Circa 74.100 euro: questa la somma che quattro ‘ex’ della Provincia di Terni – la dirigente Gioia Rinaldi, il segretario Antonio De Guglielmo, il presidente Feliciano Polli e l’assessore Vittorio Piacenti d’Ubaldi – dovranno versare all’ente per la vicenda legata al fallimento del Globus Tenda, attività condotta su un’area che l’ente aveva affittato maturando un credito importante, mai riscosso. A deciderlo è stata la Corte dei Conti dell’Umbria – presidente Piero Carlo Floreani, giudici Pasquale Fava e Marco Scognamiglio – che ha sostanzialmente accolto quanto chiesto dalla magistratura contabile. Salvo diverse determinazioni nel prevedibile giudizio d’appello, la Rinaldi dovrà liquidare alla Provincia 51.876 euro, De Gugliemo, Polli e Piacenti D’Ubaldi 7.410 euro ciascuno.

La contestazione

Ai convenuti è stato addebitato il fatto che, nonostante il 22 febbraio del 2011 la Provincia di Terni avesse ottenuto dal tribunale civile la convalida dello sfratto per morosità della società che gestiva gli spazi del Globus Tenda dal 1999, con intimazione al rilascio del bene e al pagamento dei canoni arretrati (37.695 euro), l’ente aveva poi stipulato con la stessa società una scrittura privata. Un accordo che stabiliva la rateizzazione delle somme dovute, un nuovo canone di affitto, la sospensione della procedura di sfratto e la risoluzione della scrittura privata in presenza del mancato pagamento anche di una sola rata dovuta, con possibilità per la Provincia di Terni di riattivare la procedura di sfratto e quella per espropriazione forzata. Una scrittura privata che, per la procura presso la Corte dei Conti, non era assistita da alcuna garanzia per l’ente e, successivamente, non era stata rispettata dalla società, con il debito cresciuto di altri 49.476 euro: partita definitivamente chiusa nel 2017 con il fallimento senza attivo, la morte del socio illimitatamente responsabile e la riununcia all’eredità dei chiamati.

Le motivazioni della sentenza

Secondo i giudici di via Martiri dei Lager, «la scelta amministrativa è stata tutt’altro che corretta, legittima, conveniente, economica e adeguata. La Provincia, difatti, avrebbe potuto rientrare nel pieno possesso materiale del bene, scegliendo come meglio gestirlo, considerando che fino a quel momento era stato affidato ad un soggetto privato che non aveva onorato i propri debiti nei confronti dell’amministrazione. La scelta di proseguire il rapporto con il precedente gestore – si legge nella sentenza – avrebbe dovuto essere accompagnata quantomeno da opportune garanzie personali prestate da terzi. La giunta, invece, ha ritenuto di non impegnarsi in un’opera di programmazione efficiente del bene pubblico di proprietà, con ciò determinando una ‘gestione foriera di pregiudizio erariale’, correttamente denunciata e perseguita dalla procura regionale. Del tutto irragionevole e immotivata si è rivelata la scelta, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo e il provvedimento di convalida di sfratto per morosità, di costituire ex novo un rapporto contrattuale di locazione con il conduttore sfrattato, la cui affidabilità era stata già minata dallo svolgimento del precedente rapporto locatizio».

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli